Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27813 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27700/2012 R.G. proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Villini n. 18, presso lo studio dell’avvocato Francesco Nisticò, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Nesci, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/1/2010 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro – depositata il 28 dicembre 2010;

letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Vincenzo Nesci per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Calabria in Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2002 notificato a C.O. in relazione alla sua attività di artigiano.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, a fronte della avvenuta prova da parte dell’Ufficio della congruità degli studi di settore applicati per la determinazione del reddito del contribuente, quest’ultimo non aveva controdedotto alcunchè di apprezzabile, limitandosi a generiche contestazioni.

3. Per la cassazione della citata sentenza ricorre C.O.; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è tempestiva: la lite non supera i 20.000 Euro di valore, sicchè per essa ha trovato applicazione la sospensione dei termini processuali – in pendenza di sanatoria – dal 1 maggio 2011 al 30 giugno 2012, prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011. Ne deriva che, alla data della notificazione del ricorso per cassazione, erano decorsi soli 271 giorni dalla pubblicazione della sentenza e dunque il termine annuale ex art. 327 c.p.c., maggiorato anche della sospensione feriale dei termini per l’anno 2012, è stato ampiamente rispettato.

Il ricorso è tuttavia inammissibile perchè privo dell’enunciazione dei motivi; esso consiste in una lunga trattazione difensiva, frammista di elementi di fatto e di profili giuridici, contenente a volte argomentazioni proprie di un atto di appello, a volte proprie di un ricorso per cassazione. Tale forma non soddisfa i requisiti indicati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al canone di tipicità previsto dall’art. 360 c.p.c..

Non è compito di questa Corte sussumere i fatti e le argomentazioni giuridiche contenute nel ricorso in uno dei canoni di cui all’art. 360 c.p.c., poichè, così facendo, essa si sostituirebbe alla parte ricorrente nell’adempimento di un onere difensivo proprio, esclusivo e pertanto infungibile, sol che si consideri che l’erronea individuazione dei parametri normativi lesi può comportare a sua volta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sicchè un’autonoma individuazione d’ufficio sostituirebbe inammissibilmente il giudice a una delle parti, con evidente e automatico nocumento per l’altra.

La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.O. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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