LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26893/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
D.L., rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Apollodoro n. 26;
– controricorrente –
EQUITALIA SUD SPA, (già EQUITALIA E.TR. SPA), rappresentata e difesa dall’avv. Ivana Carso, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana 403 B/2, presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini.
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione n. 8, n. 82/08/10, pronunciata il 30/04/2010, depositata il 20/09/2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Riccardo Guida.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di D.L., che resiste con controricorso, e di Equitalia Sud Spa, che resiste con controricorso (adesivo) e ricorso incidentale, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR) in epigrafe che – in controversia concernente l’impugnazione di cartelle di pagamento emesse, a seguito di controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter, per carente o omesso versamento di IRPEF, ADD. REG. e ADD. COM., per l’anno d’imposta 2003 per quanto qui rileva, ha accolto l’appello della contribuente.
Il giudice d’appello ha ritenuto che, trattandosi di dichiarazione dei redditi presentata nel 2004 (per i redditi conseguiti nel 2003), la cartella di pagamento sia stata notificata tardivamente alla contribuente, nel gennaio 2008, oltre il termine perentorio del 31/12/2007, come previsto dalla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis.
Il Procuratore Generale Giovanni Giacalone ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La contribuente ha depositato una memoria ex art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c. e della D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, conv. in L. 156/05 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
L’Agenzia delle entrate lamenta che la CTR sia incorsa in un errore di diritto nel ritenere tardiva la notifica della cartella esattoriale perchè perfezionatasi nel gennaio 2008, oltre il termine di tre anni avente scadenza in data 31/12/2007.
Sottolinea che la notifica era stata eseguita tempestivamente, nel rispetto del termine triennale anzidetto, mediante affissione dell’atto nell’albo pretorio del Comune di Bari, come prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, secondo cui, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo comunale; nella specie la notifica si è perfezionata il 29/12/2007, il giorno dopo l’affissione della cartella nella casa comunale.
2. Secondo motivo: “Motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
L’Ufficio deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di rilevare che, in data 20/12/2007, al momento della materiale consegna della cartella esattoriale, la contribuente era assente e non vi erano altre persone legittimate a ricevere gli atti ai sensi dell’art. 139 c.p.c., ragione per cui il messo comunale aveva depositato, in data 28/12/2007, la cartella esattoriale presso la casa comunale, con conseguente tempestività della notifica, perfezionatasi il giorno successivo.
2.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.
Non è condivisibile la tesi erariale in virtù della quale, in sostanza, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario), la notificazione della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – ossia, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2004, entro il 31/12/2007 – si ha per eseguita con il deposito dell’atto nella casa comunale.
La Corte costituzionale, con sentenza 22/11/2012, n. 258, ha uniformato le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento, restringendo la sfera di applicazione di tale tipo di notificazione al solo caso di notificazione della cartella di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile.
Nel caso (cui va ricondotto quello in esame) di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 c.p.c., la notifica della cartella esattoriale deve essere eseguita secondo le modalità dettate dallo stesso articolo, vale a dire con il deposito dell’atto nella casa comunale, con l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario, e con la spedizione della raccomandata informativa.
S’intende dare continuità all’indirizzo della Corte che, recentemente, ha affermato che: “(…) in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)” (Cass. 31/03/2017, n. 8433).
Tornando al caso di specie, si osserva che tali (necessari) adempimenti non sono stati assolti entro l’anzidetto termine perentorio del 31/12/2007, ciò che impone di disattendere la linea difensiva dell’Amministrazione finanziaria circa l’asserita tempestività della notifica della cartella di pagamento.
3. Va ora esaminato il ricorso incidentale di Equitalia Sud Spa, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione de D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. b, come introdotto dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter, convertito in L. 31 luglio 2005, 156. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Si fa valere l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR per avere ritenuto intempestiva la notifica della cartella di pagamento, a suo giudizio perfezionatasi il 28/01/2008, assumendo come termine di riferimento quello previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. a), del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in relazione alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004, ossia il 31/12/2007.
Invece, a giudizio di Equitalia, facendo corretta applicazione delle norme, posto che nel caso in esame si è trattato di un controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter, compiuto dall’Agenzia delle entrate, sulla dichiarazione dei redditi del 2003, presentata dalla contribuente nel 2004, doveva trovare applicazione l’art. 1, comma 5-ter, del D.L. cit., secondo cui il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito di attività di controllo formale ex art. 36-ter cit., sicchè, tornando al caso di specie, diversamente da quanto ravvisato al giudice d’appello, la tempestività della notifica della cartella andava sindacata assumendo come termine ultimo il 31/12/2008 e non il 31/12/2007.
3.1. Il motivo è infondato.
Seguendo la linea già tracciata dalla Corte (Cass. 21/05/2014, n. 11176), è il caso di ricordare che il D.L. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005, ha innovato la disciplina dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e per la notificazione delle cartelle di pagamento.
In particolare, l’art. 1, comma 5-bis, lett. a) contiene la normativa transitoria, derivante dall’entrata in vigore della novella del 2005, e dispone che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni sia effettuata, a pena di decadenza: “a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004”, sicchè, tornando al caso in esame, la cartella esattoriale (conseguente alla liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata nel 2004) doveva essere notificata alla contribuente entro il 31/12/2007.
Lo stesso articolo, al comma 5-ter, cui erroneamente allude Equitalia, non si riferisce, ovviamente, alla “fase transitoria” (regolata dal comma precedente), ma detta la disciplina “a regime” e, per quanto qui rileva, dispone che: “In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto: (…) 2) all’articolo 25, comma 1, le parole da: “l’ultimo giorno del dodicesimo mese” fino a: “straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre: (…) b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter”.
Così ricomposto il quadro normativo, è esente da censure la soluzione della CTR che ha assunto, come termine di riferimento (testualmente definito a pag. 13 della sentenza “termine invalicabile”), quello previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. a), del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia il termine del 31/12/2007, trattandosi, come suaccennato, di una dichiarazione presentata nel 2004.
4. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
5. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate, tra le parti, perchè la decisione della controversia è dipesa da una pronuncia della Corte costituzionale intervenuta nella pendenza del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018