Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27828 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27120-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di VERONA, depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza del 20/6/2011, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso di C.P., in qualità di erede del marito P.M., avverso il diniego di rimborso IVA a credito relativa all’anno d’imposta 2003. Ritennero i giudici del merito, citando Cass. 4161/2009, che l’omessa compilazione del modello VR (in applicazione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis) non poteva costituire ostacolo all’esercizio del diritto al rimborso, trattandosi di mera irregolarità relativa a elemento integrativo della dichiarazione, nè poteva costituire ragione di decadenza il fatto che l’istanza fosse stata proposta oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

che l’Agenzia propone ricorso per cassazione sulla base di unico articolato motivo;

che la controparte non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 è norma specifica ai fini IVA solo per quanto riguarda i presupposti del diritto al rimborso, mentre, non essendo previsto alcun termine di decadenza per l’esercizio del diritto, soccorre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, il quale prevede che la domanda debba essere presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta, talchè, non esistendo una norma specifica in materia di IVA che preveda una decadenza, trova applicazione l’ultima parte dell’art. 21, secondo il quale, in mancanza di specifiche disposizioni, non può essere presentata domanda decorsi due anni dal pagamento. Osserva, altresì, che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ininfluente la presentazione del modello VR per il sorgere del diritto al rimborso, poichè a tal fine deve ritenersi sufficiente la mera esposizione del credito in dichiarazione;

che il motivo è privo di fondamento alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte nella materia in discussione. E’ stato affermato, infatti, che in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 19115 del 28/09/2016, conformi Cass. n. 4559 del 22/02/2017, Cass. n. 20255 del 09/10/2015);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza adozione di alcun provvedimento riguardo alle spese del giudizio di legittimità in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera delle parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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