Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27829 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30576/2011 proposto da:

SIDERURGICA TIBURTINA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 95/2011 della CCMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 26/5/2011, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò il ricorso proposto da Siderurgica Tiburtina s.r.l., esercente commercio all’ingrosso di rottami metallici e recupero pneumatici usati, avverso due distinti avvisi di accertamento con i quali, a seguito di verifica fiscale con la quale si accertavano costi indebitamente dedotti relativi a fatture per operazioni inesistenti, era stato rideterminato il reddito ai fini Irpef, Iva e Irap per gli anni d’imposta 2003 e 2004;

che la Commissione ritenne provata l’inesistenza delle operazioni sulla base di presunzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e di documentazione legittimamente prodotta dalla stessa Agenzia in appello;

che la società propone ricorso per cassazione sulla base due motivi;

che Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 533 del 1972, art. 54, dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992. Rileva che la deduzione di un costo da parte del contribuente, comportante la sottrazione di reddito alla tassazione, è accompagnato, dall’onere di provarne i presupposti, onere che viene assolto in tutti i casi in cui le operazioni sono documentate da fatture regolari inserite in una corretta contabilità, con la conseguenza che nelle ipotesi in cui la documentazione sia apparentemente regolare e che l’Amministrazione sostenga che l’operazione documentata nella fattura è inesistente, l’onere della prova grava su quest’ultima. Rileva che, nel caso in disamina, la Commissione si era limitata a constatare che l’Agenzia delle Entrate a sostegno del proprio assunto ha prodotto documentazione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, omettendo di esaminare se tale documentazione fosse idonea a contrapporsi alle allegazioni documentali del contribuente;

che il motivo è privo di fondamento, giacchè la Commissione, mediante la valutazione degli elementi probatori offerti dall’Agenzia delle Entrate, con motivazione non censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha indicato le ragioni in forza delle quali le operazioni formalmente esposte siano da considerare fittizie, non potendosi ravvisare in siffatto ragionamento alcuna inversione dell’onere della prova;

con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione relativamente alla fattura emessa dalla società Immobiliori, dal momento che la Commissione desume che la stessa non svolgeva attività di consulenza dalla circostanza che in capo alla predetta non erano stati rinvenuti contratti, visure, studi di fattibilità;

che la censura è inammissibile, dal momento che la CTR, sulla base di una valutazione in fatto fondata su molteplici circostanze tra loro conseguenti, è giunta con ragionamento logico ad affermare la fittizietà delle operazioni riferibili alla società in questione e la ricorrente, lungi dall’indicare specificamente i profili di asserita insufficienza motivazionale, si è limitata a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte ad indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014);

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza adozione di alcun provvedimento riguardo alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera delle parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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