LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –
Dott. Balsamo Antonio – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7980-2011 proposto da:
T.O., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell’avvocato MARIO LIMONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ENZO LUMBAU, NUNZIO MAZZOCCHI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****, DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA;
– intimati –
avverso la decisione n. 1051/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di NAPOLI, depositata il 08/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dr.
GIACALONE GIOVANNI.
udito l’Avvocato;
RITENUTO IN FATTO
Che:
1. T.O. impugnava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1979 con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le imposte dovute ai fini IRPEF ed ILOR ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 48 accertando il maggior reddito di Lire 34.000.000 rispetto a quello dichiarato di Lire 12.302.000. L’accertamento era basato sul fatto che il contribuente aveva effettuato nell’anno 1979 un investimento finanziario relativo all’acquisto di 14.900 azioni della S.p.A. General Fidi per l’importo di lire 149.000.000 che non era giustificato sulla base dei redditi dichiarati. Il contribuente sosteneva che l’investimento mobiliare era stato effettuato in nome e per conto della cognata T.M. a titolo fiduciario e che tali titoli erano stati poi trasferiti alla T. medesima. La commissione tributaria di primo grado di Caserta accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria di secondo grado di Caserta. L’agenzia delle entrate proponeva ricorso alla commissione tributaria centrale, sezione di Napoli, la quale lo accoglieva sul rilievo che la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non era idonea a documentare il trasferimento della somma di Lire 149.000.000 dalla signora T.M. al signor T.O. sicchè si doveva ritenere che il predetto avesse con propri mezzi finanziari provveduto all’acquisto dei titoli poi rivenduti alla cognata.
2. Avverso la sentenza della commissione tributaria centrale ricorre per cassazione il contribuente formulando due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Sostiene che la commissione tributaria centrale non ha tenuto conto del fatto che la presunzione dell’investimento oneroso da parte del ricorrente è stata superata dalle prove contrarie contenute negli atti e documenti prodotti consistenti nell’ordine dato per iscritto alla società Euramerica Fiduciaria e di Revisione S.p.A. di ***** con atto a firma di T.O. del 15 gennaio 1979 e controfirmato per accettazione da T.M. ove si riconosceva il diritto in favore della T. medesima di acquisire e di disporre del ricavato e di ogni eventuale disinvestimento dei titoli stessi. Tale clausola aveva senso solo se si ammetteva che la reale acquirente delle 14.900 azioni era T.M. quale dominus e beneficiario dell’investimento mentre T.O. aveva solo il ruolo di intermediazione.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112,132 e 345 c.p.c. e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26. Sostiene che la commissione tributaria centrale ha pronunciato ultra petitum ed ha integrato i motivi di impugnativa proposti dall’agenzia delle entrate affermando che la documentazione prodotta non era in grado di documentare il trasferimento della somma di Lire 149.000.000 dalla signora T.M. al signor T.O..
3. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha ritenuto, con giudizio in fatto che non è censurabile nel giudizio di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente non aveva valenza probatoria del fatto che la provvista, pari a Lire 149.000.000, necessaria per l’acquisto delle azioni, fosse stata fornita da T.M. a T.O.. Il ricorrente sostiene che la clausola contenuta nell’ordine dato per iscritto alla società Euramerica Fiduciaria e di Revisione S.p.A. di ***** con atto a firma di T.O. del 15 gennaio 1979 e controfirmato per accettazione da T.M. – ove si riconosceva il diritto in favore della T. medesima di acquisire e di disporre del ricavato e di ogni eventuale disinvestimento dei titoli stessi – rivelava inequivocabilmente che la reale acquirente delle 14.900 azioni era T.M..
Sennonchè tale interpretazione del documento esibito si pone come alternativa a quella data dalla commissione centrale e non è l’unica nè la più plausibile, posto che l’atto evidenzia unicamente il fatto che T.M. aveva il diritto di acquisire e di disporre del ricavato e di ogni eventuale disinvestimento dei titoli ma non anche che i titoli stessi erano stati acquisiti con denaro suo proprio.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato, dovendosi considerare che la commissione tributaria centrale non ha giudicato ultra petitum laddove ha ritenuto che la documentazione prodotta non era in grado di documentare il trasferimento della somma di Lire 149.000.000 dalla signora T.M. al signor T.O. ma ha compiuto la mera valutazione in fatto della valenza probatoria dei documenti.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018