Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27848 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24373-2011 proposto da:

SINERGIE IMMOBILIARI SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv.TI GIUSEPPE RINALDI, CHIARELLA GIANFRANCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI TARANTO in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliare in POMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Lappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza N. 209/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 14/07/2011;

dita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO IN FATTO

Che:

1. nel gennaio 2002, la srl Sinergie Immobiliari acquistava un terreno in comune di Martina Franca avvalendosi del beneficio riconosciuto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, ai fini dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento;

2. nel successivo mese di ottobre, la società rivendeva il terreno alla cooperativa edilizia Marcoop, a seguito della emanazione, nel giugno, del provvedimento con cui il comune, da un lato, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 51,localizzava su tale terreno un programma costruttivo di edilizia pubblica e dichiarava la pubblica utilità dell’opera che la cooperativa Marcoop aveva chiesto, fino dal 2000, di potervi realizzare e, dall’altro lato, preannunciava l’inizio del procedimento di espropriazione del terreno a favore della stessa cooperativa ove questa non se ne fosse resa acquirente nelle more;

3. l’Agenzia delle Entrate notificava alla srl Sinergie Immobiliari un avviso di revoca dei benefici fiscali fruiti stante la mancata utilizzazione edificatoria dell’area;

4. il provvedimento veniva dichiarato illegittimo dalla commissione tributaria provinciale di Taranto in ragione del fatto che il provvedimento comunale sopradetto era da ritenersi, così come sostenuto dalla società, causa di forza maggiore impeditiva della trasformazione edilizia;

5. l’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza facendo valere che unica causa di forza maggiore avrebbe potuto essere rappresentata dall’atto di esproprio, che il provvedimento comunale di preannuncio dell’esproprio era comunque prevedibile da parte della società Sinergie Immobiliari al momento dell’acquisto del terreno stante la presentazione della ricordata richiesta della cooperativa fino dal 2000, che la L. n. 388 del 2000, art. 33, diversamente dalla L. n. 408 del 1949, art. 19 invocato dalla società, non assegnava rilievo alla forza maggiore;

6. la commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 14 luglio 2011, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittima la revoca escludendo sussistesse la causa di forza maggiore sul motivo che la società Sinergie Immobiliari, nonostante il citato provvedimento comunale, avrebbe potuto comunque realizzare il divisato programma costruttivo “anche se con l’osservanza delle disposizioni della L. n. 10 del 1977, art. 8 e successive modifiche, nonchè di quelle fissate nella convenzione a stipularsi con l’Ente civico”, e ciò in forza della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 11 e comma 13, e considerando che essa società era, al momento della adozione del provvedimento di localizzazione, ancora proprietaria dell’area; la commissione aggiungeva che non poteva applicarsi al caso di specie la L. n. 408 del 1949, art. 20;

7. la società Sinergie Immobiliari ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, sulla base di tre motivi;

8. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso la società Sinergie Immobiliari lamenta, in via preliminare, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la commissione escluso la sussistenza della causa di forza maggiore non sotto uno dei profili dedotti dall’agenzia con l’atto di appello (mancato perfezionamento della procedura espropriativa; prevedibilità del provvedimento comunale di preannuncio dell’espropriazione a favore della cooperativa Marcoop) ma sotto un profilo diverso (sussistenza della possibilità, per la Sinergie Immobiliari, di edificare, seppure nel rispetto delle disposizioni della L. n. 10 del 1977, art. 8 e successive modifiche, e della convenzione da stipularsi con il comune);

2. con il primo motivo, la società lamenta altresì la violazione della L. n. 10 del 1977, art. 8, per avere la commissione negato la sussistenza della causa di forza maggiore affermando che essa ricorrente avrebbe potuto comunque realizzare il proprio programma costruttivo laddove invece avrebbe dovuto riconoscere la causa di forza maggiore potendo essa ricorrente realizzare una attività edificatoria sostanzialmente diversa perchè soggetta ai limiti di cui al suddetto all’art. 8;

3. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33,comma 3, per avere la commissione escluso la possibilità di invocare, anche in riferimento ai benefici di cui a tale articolo, la causa di forza maggiore già prevista dalla L. n. 488 del 1949, art. 20;

4. con il terzo motivo di ricorso, la srl Sinergie Immobiliari lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19 per avere la commissione omesso di rilevare la tardività e conseguente inefficacia del provvedimento di revoca emesso a distanza di circa sei anni, ben oltre quindi il termine di decadenza stabilito dal cit. D.P.R., art. 76 dal momento in cui, con la registrazione dell’atto di vendita del terreno, era venuto meno, secondo la tesi della Agenzia avallata dalla commissione, il diritto al beneficio;

5. va innanzi tutto rilevato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 360 e 366 c.p.c., per le seguenti ragioni:

5.1. esso veicola non una doglianza relativa alla illegittimità della sentenza impugnata ma una eccezione, mai fatta valere prima in sede di merito, rispetto al potere impositivo esercitato dalla Agenzia con l’atto di revoca (nel ricorso iniziale, riprodotto nel controricorso della Agenzia, la srl Sinergie Immobiliari non aveva fatto parola della decadenza dell’amministrazione);

5.2. i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità ai sensi delle disposizioni citate, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio;

5.3. la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente (nella specie, il potere di revocare benefici fiscali e di recuperare a tassazione l’imposta dovuta in assenza di quei benefici), in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, in materia di diritti da lui disponibili, deve essere dal medesimo dedotta in sede giudiziale, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n.28530 del 20/12/2013);

6. quanto agli altri due motivi di ricorso, il secondo deve, per ordine logico, essere esaminato per primo;

6.1.1motivo in esame involge l’affermazione, contenuta a pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata, a mente della quale, “trattandosi di agevolazioni fiscali e cioè di norme di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica, non può invocarsi l’art. 20 della legge Tupini” (L. n. 408 del 1949), il quale prevedeva espressamente lo stato di forza maggiore come causa di esclusione della perdita del beneficio dell’imposta fissa di registro, concesso per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, aventi per oggetto la costruzione delle case, qualora la costruzione non fosse stata iniziata entro il 31 dicembre 1959 ed ultimata entro il biennio successivo all’inizio;

7.2. con tale affermazione, il giudice d’appello ha solo precisato (correttamente) che nel caso di specie è inapplicabile la L. n. 408 del 1949, art. 20 ma, contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, non ha affatto negato l’applicabilità in astratto della causa di forza maggiore, quale condizione che rinviene non da quell’articolo ma da un principio di carattere generale;

7.3. l’astratta applicabilità della situazione di forza maggiore è, al contrario, presupposta dal ragionamento svolto dal giudice d’appello alle pagine da 3 a 6 della motivazione per evidenziare la insussistenza di detta situazione in concreto;

7.4. quanto precede evidenzia il difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) del motivo in esame, involgente non la ratio decidendi della sentenza impugnata ma una mera precisazione;

8. il primo motivo di ricorso è infondato:

8.1. non ricorrono gli estremi della violazione della regola sancita dall’art. 112 c.p.c. di necessaria corrispondenza tra il “chiesto e il pronunciato”, in quanto, a fronte del motivo di appello con cui l’Agenzia ha contestato la sentenza della commissione provinciale deducendo che questa non aveva escluso la sussistenza della causa di forza maggiore malgrado il mancato perfezionamento del fatto idoneo ad integrarla e da individuarsi nell’espropriazione, la commissione ha pronunciato escludendo la sussistenza della causa di forza maggiore per non essere venuta meno la possibilità di costruire, ed ha con ciò risposto alla domanda dell’appellante senza mutare la causa petendi, data dall’insussistenza di un impedimento assoluto e imprevedibile all’uso del terreno, ma solo individuando diversamente il fatto specificativo di tale impedimento;

8.2. non ricorrono gli estremi della violazione o falsa applicazione della L. n. 10 del 1977, art. 8 dato che di tale norma la commissione non ha in realtà fatto alcun uso limitandosi ad affermare che la ricorrente avrebbe potuto realizzare il proprio programma costruttivo “anche se con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 8”;

8.3. ove poi volesse considerarsi che la doglianza, al di là del riferimento alla violazione o falsa applicazione della L. n. 77 del 2010, art. 8, sia intesa a denunciare una falsa applicazione del principio generale in forza del quale un beneficio concesso in vista del compimento da parte del beneficiario di una determinata attività, non può essere revocato ove tale attività diventi impossibile per una causa di forza maggiore, la doglianza sarebbe comunque infondata avendo la commissione escluso il ricorrere della causa di forza maggiore in relazione ad un beneficio concesso a condizione che entro cinque anni dal trasferimento dell’area edificabile, abbia luogo la relativa “utilizzazione edificatoria” ed avendo la ricorrente dedotto, contro la sentenza impugnata, non di non aver potuto procedere ad alcuna utilizzazione edificatoria ma di non aver potuto procedere alla utilizzazione edificatoria secondo quanto programmato al momento dell’acquisto;

9. il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

Condanna la società ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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