Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27855 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. Balsamo Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4395-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RE MEDIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PERRONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE MARANO’, GIUSEPPE MARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO p.1 L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni Irpeg, Irap, Iva, presentate, per gli anni di imposta 2002 e 2003, dalla società RE Media, esercente l’attività di organizzazione delle campagne pubblicitarie nell’interesse di altre imprese, imputandole, sulla scorta di un PVC, l’indebita detrazione di costi non di competenza, l’omessa dichiarazione di ricavi di competenza, la deduzione di costi per operazioni oggettivamente e soggettivamente fittizie.

La società impugnava l’atto impositivo eccependo la carenza di motivazione e contestando la fondatezza delle riprese effettuate dall’ufficio, sul rilievo che le fatture contestate erano state realmente pagate, in quanto vittima di una truffa perpetrata dal direttore generale della società medesima, la quale aveva costituito con il coniuge la società Promidea, al solo fine di cedere a titolo oneroso alla Re Media gli spazi pubblicitari ricevuti in omaggio da altre società.

La C.T.P. di Milano respingeva il ricorso con sentenza che veniva gravata dalla contribuente.

La C.T.R. della Lombardia dichiarava la nullità degli atti impositivi notificati alla società Re Media, adducendo che l’omessa allegazione dei contratti di pubblicità stipulati tra terzi soggetti ed utilizzati dall’amministrazione finanziaria per la comparazione dei corrispettivi, rendeva insufficiente la relativa motivazione.

L’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Lombardia.

L’ente contribuente resiste con controricorso.

In data 24.07.2018, la società re Media ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., con le quali ha invocato l’applicazione dello jus superveniens in materia sanzionatoria, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 158 del 2015.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO p. 2. Con il primo motivo, l’amministrazione finanziaria lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 nonchè dell’art. 156 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3;

denuncia inoltre omessa motivazione su punti di fatto decisivi sotto il profilo dell’omesso esame di documenti ex art. 360 c.p.c., n. 5 adducendo che i contratti con i terzi non costituivano la fonte unica di prova della violazione contestata, in quanto il loro riferimento era utile per dimostrare la sovrafatturazione degli spot pubblicitari, che trovava, tuttavia, riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal direttore generale nel PVC.

Rileva ulteriormente la ricorrente l’apparenza della motivazione, laddove si afferma che l’omessa allegazione dei contratti con i terzi – trascritti nell’atto impositivo – rende illegittimo l’accertamento, senza motivarne le ragioni e senza esaminare i documenti prodotti dall’ufficio (quali le dichiarazioni del direttore generale).

p.. 3 Con il secondo mezzo, si censura la sentenza sotto il profilo del vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), per aver annullato integralmente l’avviso, sebbene sul solo motivo dell’omessa allegazione dei contratti dei terzi, benchè l’ufficio avesse imputato alla società Re Media anche la indeducibilità di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Promidea srl, costituita per perpetrare una truffa ai danni della società contribuente.

p..4 La prima censura è fondata, assorbita la seconda.

Al riguardo è consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato l’atto con cui l’Ufficio aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, il valore di un immobile dichiarato in un contratto di compravendita, richiamando in comparazione altro atto di cessione di bene, ritenuto della stessa natura, senza allegarlo integralmente, ma riportandone soltanto alcuni stralci significativi: Cass. n. 6914/2011; n. 21997 del 2014;Cass. nn. 407 e 25946 del 2015; n. 8770/2017).

Consegue da ciò che deve ritenersi erronea la pronuncia del giudice del merito che ha ritenuto invalidante il difetto di allegazione della documentazione nonostante specifica riproduzione dei documenti richiamati nel provvedimento.

Tuttavia, compete al giudice del merito accertare l’idoneità ai fini dell’accertamento in ordine all’adeguatezza della motivazione, degli elementi contrattuali trascritti nell’atto impositivo, nonchè la deducibilità o meno dei costi e dell’IVA in relazione ad operazioni ritenute inesistenti.

Il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Lombardia, in altra composizione, affinchè torni a pronunciarsi sulla legittimità della pretesa tributaria.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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