Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27856 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9426/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FAFIM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VICTOR UCKMAR, GIUSEPPE CORASANITI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO p.1. L’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Emilia Romagna che ha annullato la cartella di pagamento, relativa ad IRPEG ed ILOR dell’anno di imposta 1985, notificata alla società Fafim s.r.l. in data 18.05.2007, sul rilievo che essa era carente della indicazione del responsabile del procedimento, nonchè degli estremi e della data del passaggio in giudicato della decisione sulla scorta della quale l’atto impositivo era stata emesso.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memorie difensive.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO p. 2. Con il primo motivo, l’amministrazione finanziaria lamenta violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter e ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver affermato l’illegittimità dell’atto impositivo, benchè la disposizione citata in rubrica preveda che l’omessa indicazione del responsabile determina la nullità della cartella a decorrere dal *****, mentre la cartella impugnata era stata notificata in data 18.05.2007 e, dunque, in epoca antecedente.

p.. 3 Con la seconda censura, si lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 201 del 2000, art. 7, nonchè della L. n. 241 del 1999, art. 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che ai sensi dello Statuto del contribuente, nel caso di omessa indicazione del responsabile del procedimento, questi va individuato nel dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento ed analoga previsione è contemplata dall’art. 5 cit..

p.. 4 Con la terza censura, l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, censurando la pronuncia impugnata per aver ritenuto inidonee le informazioni contenute nella cartella (in parte qua trascritta dall’Agenzia) relative al numero della sentenza della C.T.P. di Bologna, sebbene nella cartella fossero riportate in dettaglio gli importi delle imposte, il numero di ruolo, la data di esecutività e della sua definitività conseguente alla decisione indicata, reiterando altresì le doglianze manifestate in merito alla parte della motivazione che aveva annullato la cartella per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

p.. 5 Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.

p.. 6 Questa Corte ha ribadito il principio generale di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, affermando che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, non è richiesta a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31 e con riguardo alle sole cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; n. 13747/2013; Cass. n. 8138/2016; Cass. n. 18964/2018, in motivazione).

Nella specie, inoltre, non può non rilevarsi che la sentenza nella parte in cui afferma la carenza del riferimento preciso agli estremi identificativi della sentenza della C.T.P. è errata, in quanto la motivazione della cartella riporta esattamente il numero della pronuncia della CTP di Bologna (n. 677/2002), con la conseguente irrilevanza dell’indicazione di ulteriori elementi, neppure menzionati dai giudici territoriali.

E’ peraltro inidonea ad invalidare l’atto impositivo l’omessa indicazione della data in cui la predetta sentenza è divenuta definitiva (sentenza peraltro che risaliva all’anno 2002), in quanto non può configurarsi il difetto di motivazione della cartella esattoriale che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione indicandone i relativi estremi in modo preciso (Cass. sent. n. 2373/13; Cass.9778/2017; Cass. nn 18224 e 19588/2018).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.

Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente;

– compensa le spese del giudizio di merito;

– condanna la società Fafim srl alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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