LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9202/2011 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 74/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 08/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO che:
R.A. ricorre avverso la sentenza n. 74/7/10, depositata in data 8/4/2010, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 7, ha confermato la pronuncia di primo grado avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 9720050186238, notificatagli il 6/8/05, concernente l’imposta IRAP per l’anno 2001, con correlate sanzioni ed interessi;
per quanto qui rileva, la CTR ha ritenuto di fondare la conferma della pronuncia di “prime cure”, avuto conto di una motivazione congrua e sufficiente recata nella cartella oggetto di impugnazione, essendo la stessa fondata su dati ed elementi forniti dal contribuente, ed esposti nella relativa dichiarazione dei redditi;
avverso tale pronuncia, ricorre R.A. affidandosi a tre motivi;
l’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, non si è costituita con controricorso nei termini di legge. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO che:
1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nn. 1, 2 e 3, e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, per avere la cartella di pagamento annullato, sostanzialmente, l’atto di accertamento senza motivare adeguatamente al riguardo, e senza la previa notifica al contribuente dell’esito della avvenuta rettifica dell’accertamento medesimo;
3. con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere il giudice di secondo grado incorso nel vizio di “ultra petizione”;
4. il ricorso s’appalesa infondato per le ragioni che di seguito si espongono;
5. vanno congiuntamente esaminati i primi due motivi di gravame, in quanto oggettivamente connessi, concernendo, entrambi, censure attinenti il plesso motivazionale della sentenza impugnata;
6. in particolare, il ricorrente lamenta che: a) la cartella fosse priva di qualsivoglia elemento utile a consentire al contribuente di individuare le ragioni che avevano indotto l’Agenzia a determinare l’imponibile e la relativa aliquota; b) non ricorrevano nel caso in trattazione i presupposti legittimanti l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;
7. con riferimento al primo profilo di censura va evidenziato che, per orientamento costante di questa Corte (“ex plurimis” Cass. n. 1111/18) dal quale il Collegio non ha motivi per dissentire, la carenza motivazionale della cartella può essere predicabile, solo, ove si tratti di carenze tali da non consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria, e più in generale di controllare la correttezza dell’imposizione, ed appare, quindi, evidente che quel che rileva ai fini della validità del ruolo e della cartella esattoriale sia l’indicazione di circostanze univoche che consentano al contribuente di individuare la pretesa azionata dall’Ufficio e le sue causali, in modo che si possa compiutamente verificare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, e ciò, anche, alla luce di quanto disposto nella L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, e dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 12, che si limitano a richiedere, con espressione generica, che gli atti in questione contengano solo “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”;
8. nel caso di specie, tali elementi essenziali dell’atto di imposizione risultano presenti, atteso che, come correttamente ha osservato sul punto il giudice di secondo grado, la cartella in questione derivava dal controllo dei dati rassegnati dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi, e di conseguenza gli elementi, sinteticamente, indicati nella cartella (tipo di imposta, anno di imposta, tipo di anomalia riscontrata, numero del ruolo e data di iscrizione) appaiono, sicuramente, quali,mezzi idonei per consentire al contribuente di predisporre una adeguata difesa in merito alla procedura di riscossione esperita nei suoi confronti;
9. parimenti infondato risulta il secondo profilo di doglianza, poichè in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuta solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero un mero errore materiale o di calcolo od una mera irregolarità (cfr. Cass. n. 13799/16), mentre, tale, necessario adempimento non è richiesto nei casi quale quello in trattazione di omessa dichiarazione;
10. pure infondata appare la censura mossa con il terzo motivo e concernente il dedotto vizio di “ultra petizione”;
11. infatti, come noto, il vizio di “extra” od “ultra petizione” ricorre, soltanto, quando la decisione non corrisponda alla domanda o alla eccezione, o statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti (Cass. n. 727 del 1973), e che il giudicato, parimenti, non risulti perimetrato sulla base delle domande ed eccezioni prospettate dalle parti in causa;
12. nel caso in disamina, appare, invece, evidente come la CTR si sia pronunciata sulle censure specificamente dedotte dal ricorrente, nel gravame d’appello, in ordine al rilievo della cartella contenente l’omessa dichiarazione di un reddito calcolato dall’Ufficio in Euro 22.052,00 e sui correlati profili concernenti la sussistenza di una adeguata motivazione a sostegno della azionata procedura di riscossione, di conseguenza le doglianze risultano sul punto, manifestamente, inconferenti;
13. il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre l’assenza di attività defensionale da parte dell’Agenzia delle Entrate esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018