LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12330-2011 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TITO LABIENO 118, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA III;
– intimata –
avverso la sentenza n. 580/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 20/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1.1 M.M. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 580/14/10 del 20 ottobre 2010, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento sintetico per Irpef 2001 e 2002 notificatile dalla agenzia delle entrate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38,comma 5. Ciò a seguito del fatto che essa contribuente aveva acquistato due immobili (con due atti di acquisto pro quota del 2002, e con un atto del 2004) per un corrispettivo (in parte definito ai fini dell’imposta di registro) che non trovava giustificazione nei modesti redditi dichiarati.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – in base all’art. 38 cit., era onere della contribuente dimostrare, come affermato, che gli incrementi patrimoniali contestati fossero stati realizzati con risorse finanziarie provenienti da terzi; – la contribuente non aveva fornito questa prova, risultando che tali incrementi si riferivano solo in minima parte ad importi messile a disposizione dal genitore.
Si è costituita con controricorso l’agenzia delle entrate.
p. 1.2 In data 21 settembre 2018 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso così proposto, allegando documentazione relativa alla avvenuta definizione agevolata della pendenza tributaria in questione, D.L. n. 48 del 2017, ex art. 1 conv. in L. n. 172 del 2017.
Il ricorso deve conseguentemente ritenersi inammissibile per il dichiarato venir meno dell’interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio (Cass. 14782/18; SSUU 3876/10).
Visto il sopravvenire in corso di causa della normativa di definizione agevolata, in una con la oggettiva controvertibilità della questione dedotta, si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018