Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27880 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27234-2011 proposto da:

SUD EDIL TERM SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 124, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CIOTTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NICOSIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO IN FATTO

Che:

p. 1. La società cooperativa edilizia Sud Edil Term a r.l. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 302/21/11 del 9 maggio 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per II.DD ed Iva con il quale l’amministrazione finanziaria aveva accertato un maggiore imponibile 2004 di Euro 76.451,00, a fronte di perdita dichiarata di Euro 6.489,00.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: legittimamente l’ufficio avesse fatto ricorso, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, a studi di settore concretanti presunzioni gravi, precise e concordanti di notevole incongruenza reddituale, ex D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies conv. L. n. 427 del 1993; – l’avviso di accertamento opposto fosse assistito da adeguata motivazione, anche perchè basato su dati forniti dalla stessa contribuente, e dedotti in contraddittorio preventivo; correttamente l’amministrazione avesse adottato lo studio di settore indicato dalla società, posto che la comunicazione di variazione di attività era stata da quest’ultima inviata soltanto dopo la notificazione dell’invito al contraddittorio medesimo.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della normativa sugli studi di settore (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. L. n. 427 del 1993; L. n. 146 del 1998, art. 10). Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione, senza tenere conto che la ricorrente “è una società cooperativa di produzione e lavoro senza fine di lucro che svolge la propria attività nei confronti di sole pubbliche amministrazioni con conseguente impossibilità di evadere alcunchè”.

p. 2.2 Il motivo è inammissibile.

La commissione tributaria regionale ha infatti applicato la disciplina di riferimento, rilevando che l’accertamento sulla base degli studi di settore aveva nella specie fornito esiti presuntivi gravi, precisi e concordanti, in quanto: – non inficiati, di per sè, dalla regolare tenuta della contabilità (Cass. ord.9459/17 ed altre); – debitamente dedotti in contraddittorio preventivo con la società contribuente; – non smentiti, in quest’ultima sede, da specifici elementi probatori di segno contrario ad onere della società medesima.

La deduzione da parte del contribuente, in fase di contraddittorio, di elementi concreti volti ad invalidare il quadro presuntivo derivante dagli studi di settore influisce anche sul livello motivazionale dell’avviso di accertamento, nel senso che: (Cass. ord. 13908/18): “In tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo”.

Nel caso di specie, tuttavia, è ancora il giudice di merito ad evidenziare la congrua motivazione dell’avviso, proprio in ragione dell’esito del contraddittorio e della mancata deduzione, da parte della cooperativa, di circostanze ostative specifiche.

Orbene, tutto ciò premesso, rileva come la ricorrente non abbia indicato, nel motivo di ricorso in esame, alcun elemento concreto (già dedotto nel contraddittorio preventivo) tale da dover asseritamente indurre il giudice di merito ad una diversa valutazione fattuale (nel senso della inidoneità presuntiva dell’accertamento). Essa si è infatti limitata ad affermare, come su riportato, di non poter evadere alcunchè perchè operante, nel campo dell’edilizia, con la P.A..

Affermazione, quest’ultima, che – da un lato – appare del tutto generica, apodittica ed astrattamente suscettibile, al più, di fondare una censura di insufficienza motivazionale della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per impropria ricostruzione della fattispecie “concreta”, non già di violazione normativa; e che – dall’altro – mostra di non aver nemmeno esattamente colto la ratio decidendi poc’anzi descritta, così da non risultare pertinente al deciso.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – insufficiente e contraddittoria motivazione. Per non avere la commissione tributaria regionale adeguatamente considerato che l’amministrazione finanziaria aveva utilizzato erroneamente lo studio di settore TG75U (“altri lavori di installazione”), invece di quello, più consono all’oggetto sociale, SG69U (“costruzione di edifici”).

p. 3.2 Il motivo è inammissibile.

Con esso la società reitera la stessa doglianza già fatta valere con l’opposizione all’avviso di accertamento, senza farsi carico della ratio decisoria con la quale il giudice di merito (in doppio grado) l’ha motivatamente respinta.

Ciò perchè l’avviso di accertamento si era correttamente basato sullo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente svolta, e come tale dichiarata dalla stessa società contribuente (in relazione all’annualità di riferimento). Senza che potesse assumere rilevanza alcuna l’attività concernente il diverso studio di settore, perchè comunicata dalla società solo dopo l’invito al contraddittorio e, dunque, in periodo successivo a quello accertato.

Ebbene, questa ratio – come detto – non è stata espressamente censurata dalla società con la doglianza in esame, tanto che quest’ultima si palesa, per questo profilo, a sua volta inammissibile per difetto di specificità e pertinenza alla lite.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– pone le spese del presente giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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