LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30168-2011 proposto da:
MGR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARNALDO BERTOLINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 129/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO IN FATTO
Che:
p. 1. La MGR srl (già Sviluppo Immobiliare srl) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 129/5/10 del 12 novembre 2010, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificatole dalla agenzia delle entrate in revoca dell’agevolazione inizialmente fruita ex L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, (imposta di registro dell’1 % ed imposta ipocatastale in misura fissa).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che correttamente l’amministrazione finanziaria avesse disposto la revoca del beneficio ed il recupero del credito, posto che: – la società aveva acquistato il 25 marzo 2003, in regime agevolato, un terreno edificabile (oggetto di piano esecutivo convenzionato già approvato dal consiglio comunale di competenza) ma, invece di edificarlo direttamente nel quinquennio, lo aveva subito dopo rivenduto (con atto registrato il 27 marzo 2003) ad altra società che ne aveva curato l’edificazione; – l’agevolazione in questione, volta a favorire l’acquirente-costruttore mediante riduzione del primo costo di edificazione, non poteva essere riconosciuta allorquando l’edificazione fosse stata eseguita da un terzo subacquirente; – in tale ultima ipotesi, nella specie ricorrente, si trattava non di acquisto finalizzato all’edificazione, bensì di una “normale compravendita immobiliare”.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Per avere la commissione tributaria regionale escluso l’agevolazione in oggetto introducendo un requisito, di natura soggettiva, non previsto dalla legge; e ciò in una situazione nella quale era pacifico che l’obiettivo del legislatore (favorire l’edificazione entro il quinquennio) fosse stato raggiunto mediante l’effettiva edificazione del suolo, sebbene ad opera di altro imprenditore, secondo quanto stabilito dal PEC.
p. 2.2 I motivo è infondato.
Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, “ratione temporis” vigente, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente ed entro cinque anni dall’acquisto”.
Questa conclusione (fatta propria, tra le altre, da Cass. nn.7438/09 ord.; 18679/10 ord.; 11771/12 ord.; 13173/12; 5933/13 ord.; 1111/17; 21815/17) poggia sulla necessità di dare piena attuazione alla ratio agevolativa (di per sè connotata da eccezionalità e stretta interpretazione). Ciò nel senso che il legislatore, in tanto accorda il regime di favore sull’acquisto del terreno edificabile in forza di piano urbanistico particolareggiato, in quanto ciò si risolva nella diminuzione del costo di acquisizione dell’area, intesa quale primo momento attuativo del programma edificatorio dell’acquirente.
Là dove, seguendo la tesi della società ricorrente, il beneficio verrebbe irragionevolmente accordato anche a chi abbia acquistato l’area per finalità puramente speculative e, comunque, di successiva rivendita e non di edificazione. Sicchè, come esattamente osservato dalla commissione tributaria regionale, l’esborso per l’acquisto iniziale non concreterebbe il “primo costo” attuativo del piano edificatorio agevolato, ma unicamente il corrispettivo di “una normale compravendita” scollegata da tale programma (ancorchè realizzato nel quinquennio, ma da un soggetto diverso da quello beneficiato).
Ad escludere la sufficienza, ai fini agevolativi, del solo requisito oggettivo (edificazione nel quinquennio) osserva appunto la su riportata giurisprudenza che “la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di favorire lo sviluppo equilibrato del territorio e diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, è di stretta interpretazione e non può essere estesa all’attività edificatoria, sia pure tempestiva, di un successivo acquirente” (Cass. 1111/17 cit.); dovendosi anzi dubitare della costituzionalità stessa della norma, “se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (Cass. 5933/13 cit.).
Il ricorso va pertanto rigettato, con la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
PQM
La Corte:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018