Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27884 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27792/2011 R.G. proposto da TOURING HOLIDAY CLUB SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Christian Califano, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente, costituita con atto di costituzione –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione n. 6, n. 41/06/11, n. 42/06/11 e n. 43/06/11, pronunciate il 18/03/2011, depositate il 5/05/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 dal Consigliere Dr. Riccardo Guida.

FATTO E DIRITTO

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Touring Holiday Club Srl, con sede in *****, di tre avvisi di accertamento, conseguenti ad una verifica parziale della Guardia di Finanza, svoltasi nei mesi di novembre e dicembre 2006, con i quali venivano recuperati a tassazione maggiori IRPEG e IVA, con relativi interessi e sanzioni, in relazione agli anni d’imposta 2000, 2001, 2002, in applicazione della disciplina delle società di comodo.

La Commissione tributaria provinciale, con tre distinte sentenze, relative ai predetti atti impositivi, respingeva i ricorsi della contribuente e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (hinc: CTR), con le sentenze in epigrafe (tutte dal contenuto sostanzialmente identico), confermava le decisioni di primo grado.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, dagli atti della fase amministrativa e dalle dichiarazioni rese dai soci (che, dopo la ristrutturazione, occupavano gli appartamenti), emergesse l’intenzione della contribuente, titolare di un unico immobile adibito ad uso alberghiero, fin dall’acquisto del cespite, di ristrutturarlo, dividerlo in 11 unità abitative (pari al numero dei suoi soci), per poi concedere a ciascun socio il godimento esclusivo di un appartamento.

In forza di questi elementi di valutazione, la CTR ha reputato corretta l’applicazione, tanto ai fini IRPEG che ai fini IVA (con riferimento alla ravvisata indetraibilità dei costi di acquisto, ristrutturazione e arredamento dell’immobile), della disciplina delle società di comodo; infine, ha escluso la sussistenza delle condizioni idonee a giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni, invocata (in subordine) dalla contribuente.

La società ricorre, articolando quattro motivi, per la cassazione delle tre sentenze d’appello; l’Agenzia delle entrate si è costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1.

La ricorrente ha depositato l’istanza (datata 20/07/2018) d’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per adesione (da parte della stessa contribuente) alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv. in L. n. 225 del 2016), con allegata documentazione.

Viste l’istanza e l’allegata documentazione (“dichiarazione di adesione”, “domanda definizione agevolata controversie tributarie”, “comunicazione delle somme dovute di Equitalia Spa”; quietanza di pagamento), il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

L’interesse ad agire e ad impugnare devono sussistere, infatti, non solo nel momento in cui sono proposte l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che va valutato l’interesse (Cass. n. 21951/2013).

Nulla sulle spese del giudizio di legittimità in quanto l’Agenzia non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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