LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5321/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
M.A., M.G., F.A., rappresentati e difesi dall’avv. Nadia Rizzello e dall’avv. Andrea Manzi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige, sezione n. 1, n. 61/1/14, pronunciata il 6/06/2014, depositata il 30/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 dal Consigliere Dr. Riccardo Guida.
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, nei confronti di M.A., M.G. e F.A., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige in epigrafe che, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato le cartelle di pagamento loro notificate dal concessionario per la riscossione in qualità di soci, coobbligati in solido con la fallita ***** Srl (già M. Servizi Srl e, all’epoca dei fatti, M. Servizi Snc).
Le cartelle scaturivano dall’iscrizione a ruolo effettuate dall’Amministrazione finanziaria in seguito ad un controllo automatizzato, ex D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36-bis, nei confronti della società in relazione ad imposte e ritenute non versate, per gli anni 1997, 1998, 1999.
Alcune cartelle erano state emesse nei confronti della M. Servizi Snc e, successivamente – nel 2011 – altre cartelle erano state emesse e notificate ai soci, solidalmente e illimitatamente responsabili con la società per le obbligazioni tributarie di quest’ultima.
Il giudice d’appello rilevava che le cartelle erano state notificate ai soci nel 2011, ben oltre il termine di decadenza del 31/12/2006, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2.
Con memoria datata 12/09/2018 i contribuenti hanno dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016), allegando documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, hanno chiesto la declaratoria d’estinzione del giudizio, con compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio.
La compensazione delle spese del giudizio di legittimità è giustificata dalla stessa ratio legis della definizione agevolata (in senso sostanzialmente conforme: Cass. 27/04/2018, n. 10198).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018