LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25228/2012 proposto da:
C.C.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato LELIO FAUSTO SCAPATICCI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/26/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 28.5.2012, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
C.C.A. ricorre per la cassazione della sentenza dianzi indicata, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 185/41/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF per l’anno di imposta 2006 a seguito di rettifica del reddito imponibile;
il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102”;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5”;
l’Ufficio si è costituito deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, in quanto la CTR avrebbe ritenuto non costituisse valida prova contraria, idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico, la circostanza che il contribuente avesse aderito allo scudo fiscale-ter (D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis) rimpatriando somme detenute all’estero, sebbene gli incrementi patrimoniali che motivavano l’accertamento si fossero verificati in data anteriore al rimpatrio, trattandosi, nella specie, di avviso di accertamento con il quale era stato determinato per l’anno 2006 il reddito sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, con applicazione di maggiore imposta IRPEF;
1.2. il motivo è fondato atteso che ai sensi del D.L. n. 781 del 2009, art. 13-bis, era stata prevista la possibilità di fare emergere – mediante “rimpatrio” o “regolarizzazione” – le attività finanziarie e non finanziarie detenute all’estero in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario contenute nel D.L. n. 1673 del 1990, attraverso la presentazione ad un intermediario di una dichiarazione riservata con la quale si procedeva all’emersione degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero (da una data non successiva al 31 dicembre 2008) in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, ed il versamento di un’imposta straordinaria;
1.3. quanto agli effetti dello scudo fiscale-ter, l’emersione delle attività detenute all’estero (sia nel caso di rimpatrio che in caso di regolarizzazione) produceva non solo l’estinzione delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non erano ancora scaduti i termini per l’accertamento e quelle previste per le violazioni inerenti al monitoraggio fiscale, ma anche l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti Uffici in materia tributaria e previdenziale per tutti gli imponibili correlati alle somme o alle attività oggetto della sanatoria per i periodi d’imposta che avevano termine al 31 dicembre 2008;
1.4. la copertura offerta dallo scudo fiscale-ter poteva essere opposta a qualunque tipo di accertamento, e quindi anche ad accertamenti di tipo sintetico, come nel presente caso;
1.5. le operazioni di emersione non producevano, tuttavia, gli effetti indicati qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata una delle violazioni che si intendevano regolarizzare era già stata constatata, erano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o intraprese altre attività di accertamento tributario o contributivo formalmente notificati al contribuente, erano già stati emanati nei confronti del contribuente avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari e richieste, era già stato avviato il procedimento penale, per gli illeciti tutelati dalla sanatoria;
1.6. pacifico che l’avviso di accertamento riguardi annualità di imposta (2006) anteriore al rientro delle somme “scudate”, dalla sentenza della CTR non emerge che l’Amministrazione abbia notificato o emanato nei confronti del contribuente, prima della presentazione della dichiarazione riservata alle attività emerse ex L. n. 109 del 2009, alcuno dei suddetti atti, in quanto, al contrario, risulta notificato al contribuente il questionario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nell’anno 2010;
1.7. nell’applicazione di tale disciplina, si rivela dunque errato escludere – come ha fatto la CTR – l’effetto preclusivo della dichiarazione riservata, presentata ai fini della regolarizzazione di cui della L. n. 102 del 2009, sopra citato art. 13 bis, unicamente in virtù del fatto che “gli incrementi patrimoniali che motiva(vano)… l’accertamento si…(erano)… verificati in epoca anteriore al rimpatrio”;
2. all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con cui il contribuente lamenta violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, vigente ratione temporis, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia per avere la CTR ritenuto che, ai fini del conteggio degli incrementi patrimoniali, potessero essere prese in considerazione non soltanto le spese sostenute nel periodo d’imposta in contestazione (anno 2006) ma anche “le spese per autovetture sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009”;
3. alla stregua di tutto quanto precede, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del merito 4. il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018