Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27897 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 314/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

S.G.L., S.G.G., S.F.P., rappresentati e difesi dall’avv. Cesare Glandi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via F.

Confalonieri n. 5;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, Sez. distaccata di Reggio Calabria, n. 139/16/10 depositata il 9 novembre 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 dal Consigliere Valeria Piccone.

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 9 novembre 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, rigettando l’appello formulato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di S.G.L., S.G.G., S.F.P., ha ritenuto irregolare e non sanabile la notifica dell’avviso di accertamento effettuata a questi ultimi quali eredi di S.G., con conseguente inesistenza dell’atto impositivo;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandolo a tre motivi;

– resistono, con controricorso, S.G.L., S.G.G., S.F.P..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 e dell’art. 156 c.p.c., mentre, con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e, con il terzo, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, sempre in ordine alla ritenuta irregolarità della notificazione ed alla inesistenza dell’avviso di accertamento;

– il primo motivo è fondato e va accolto;

– la Commissione Tributaria Regionale, reputando preliminare e preclusiva la questione della ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, ha ritenuto la stessa irregolare perchè “pacificamente” avrebbe dovuto essere fatta ad ogni singolo erede nominativamente e singolarmente, avendo ciascuno dato comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle proprie corrette generalità e del proprio domicilio fiscale;

– afferma la CTR, che la notifica dell’imposizione tributaria avrebbe dovuto essere effettuata ad ogni singolo erede nominativamente e singolarmente, in tal modo tuttavia incorrendo in un fraintendimento fattuale da cui è scaturito un errore di tipo revocatorio che la parte deduce (ma non dimostra) oggetto di autonoma azione dinanzi alla CTR;

– risulta, infatti, ammesso dalle stesse parti controricorrenti che gli avvisi erano stati spediti in busta chiusa ed intestazione personale ai singoli eredi e non collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto;

– erronea, quindi, la conclusione concernente l’inesistenza dell’atto impositivo per difetto del presupposto dell’avvenuta comunicazione personale ed individuale agli eredi, i quali avrebbero in precedenza a loro volta comunicato all’Amministrazione finanziaria le corrette generalità ed il proprio domicilio fiscale;

– in verità siffatta comunicazione non pare esservi stata ma, come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (diffusamente sul punto, ex coeteris, Sez. V, n. 803 del 2011) sussiste in tale ambito, anche in ipotesi di mancata comunicazione all’Amministrazione di generalità e domicilio fiscale degli eredi (che facultizza alla notifica collettiva ed impersonale nell’ultimo domicilio del defunto), l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento singolarmente e personalmente agli eredi ogni qualvolta l’Ufficio disponga comunque delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche nel domicilio individuato, come avvenuto nel caso di specie;

– va considerato, infatti, la L. n. 212 del 2000, art. 6 (statuto del contribuente) che impone all’Amministrazione di utilizzare in ogni caso le informazioni in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari (in questi termini, Cass. n. 803/2011 cit.);

– ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie secondo quando sembrerebbe risultare dalla posizione collimante sul punto delle parti;

– ma, soprattutto, prescindendo in questa sede dalla disamina dell’errore revocatorio denunziato da parte ricorrente, come congruamente rilevato dall’Agenzia, che deduce la violazione dell’art. 156 c.p.c., il ricorso degli eredi induce a ritenere sanato qualsivoglia (eventuale) difetto di notifica, in considerazione della pacifica applicabilità di tale ultima disposizione anche agli avvisi di accertamento, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite (SU 5 ottobre 2004, n. 19854) la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;

– ne consegue che l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il primo motivo di ricorso, il secondo ed il terzo motivo vanno ritenuti assorbiti, la sentenza cassata e la causa rinviata, in relazione al motivo accolto, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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