LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3303/2012 R.G. proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Romana n. 89/b, presso lo studio dell’avv. Fabio Pace, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona dei Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 200/34/10, depositata il 17 dicembre 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 dal Consigliere dott.ssa Valeria Piccone;
RILEVATO
che:
– V.A., esercente attività di agente di commercio, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia, depositata il 17 dicembre 2010, di reiezione dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avanzato nei confronti del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2002 al 2005;
– la ratio decidendi della sentenza d’appello, che conferma in merito l’iter argomentativo della decisione di primo grado, muovendo dalle indicazioni emergenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001 secondo cui i lavoratori autonomi e i professionisti sono assoggettati all’IRAP solo in quanto svolgano l’attività con organizzazione di capitali o con lavoro altrui, si fonda sull’insufficienza del tessuto probatorio offerto dal contribuente in ordine all’assenza di personale dipendente nonchè di strutture imprenditoriali e capitali di esercizio;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso V.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’autonomia organizzativa dell’attività espletata nonchè omessa e contraddittoria motivazione con riguardo al medesimo aspetto in quanto decisivo e controverso;
– entrambi i motivi di ricorso sono fondati e, pertanto, devono essere accolti;
– con riguardo al primo motivo, va evidenziato che la Commissione Tributaria non fa buon governo del principio espresso dal Supremo Collegio – con le sentenze coeve del 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 secondo cui va escluso che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell’imposta (sul punto, altresì, le successive Sez. 5^, n. 22590 del 2012 e Sez. 5^, n. 15586 del 2011);
– conseguentemente, anche per gli agenti di commercio occorre verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle condizioni inerenti tale autonomia;
– più di recente, poi, (SU n. 9451 del 2016) e sempre sulla scia delle pronunzie nn. 1211 e 12108 del 2009 è stato statuito il principio di diritto secondo cui con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (criteri richiamati, fra le più recenti, da Cass. n. 9786 del 9 maggio 2018);
– nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale, nell’evidenziare l’insufficienza probatoria in cui era incorso il contribuente, ha, nondimeno, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 e, purtuttavia, subito dopo, afferma che il contribuente ricopre “la figura di un intermediario autonomo dell’imprenditore commerciale, tant’è che riveste anch’egli, a ben vedere, la qualifica di imprenditore commerciale…” in tal modo contraddicendo l’interpretazione precedentemente offerta;
– con riguardo all’aspetto dell’autonoma organizzazione, poi, il giudice di secondo grado è incorso nel vizio motivazionale denunziato dal V., affermando che quest’ultimo non aveva prodotto elementi atti a comprovare l’assenza di collaborazione di personale dipendente nonchè di strutture imprenditoriali e capitali di esercizio;
– in particolare, ha sottolineato la Commissione Tributaria Regionale che dai quadri RG delle dichiarazioni dei redditi prodotti in atti per gli anni di riferimento, si evincevano componenti negative per importi tali da far presumere, viceversa, l’esistenza di un’autonoma struttura organizzata;
– nell’affermare ciò la Commissione ha completamente pretermesso la valutazione dell’autodichiarazione resa dall’agente nella quale era stato affermato dallo stesso che svolgeva attività lavorativa senza dipendenti e che “eccettuata un’autovettura, un computer e l’abitazione” non possedeva alcun altro bene impiegato nella propria attività;
– come rilevato dal Supremo Collegio (cfr., sul punto, Cass. 19 settembre 2009, n. 4091) laddove non sia segnalata la presenza di dipendenti e collaboratori, “la Commissione tributaria può ricavare un quadro affidabile di esercizio della professione che – secondo una valutazione di natura non soltanto logica ma anche socio-economica induca a riscontrare l’assenza di una organizzazione produttiva” tassabile ai fini IRAP e il giudice del merito può ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l’autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell’Anagrafe tributaria in possesso dell’Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE – nel quale sono indicate le quote di ammortamento dei beni strumentali, i canoni di locazione finanziaria, le spese per prestazioni di lavoro, ecc.- (in questi termini, Cass., 13 giugno 2007, n. 13810);
– nel non considerare rilevante l’autodichiarazione del contribuente, dalla quale si evinceva l’insussistenza di qualsivoglia attività organizzata, anche di tipo embrionale e nel dare rilievo agli importi delle componenti negative, la Commissione Tributaria Regionale è incorsa in un difetto motivazionale soprattutto alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude il rilievo dell’elevato volume dei ricavi, dei compensi e delle spese;
– in particolare, Cass. n. 23552 del 18 novembre 2016, nel richiamare il principio secondo cui in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, afferma che anche una spesa consistente per l’acquisto di un macchinario indispensabile all’esercizio dell’attività medesima non è idonea a rivelare l’esistenza dell’autonoma organizzazione ove il capitale investito non rappresenti un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del professionista, ma sia ad essa asservito in modo da non poterne essere distinto;
– negli stessi termini, Cass. n. 23557 del 2016 afferma, poi, che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la causa cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la stessa, anche in relazione alle spese di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018