Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27901 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6372/2013 proposto da:

A.D.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLO MEREU, ENRICO ALLEGRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

AGENTE RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2/32/2013, depositata il 17 gennaio 2013, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Nord spa per la riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’iniziale ricorso proposto da A.D.G. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento della somme dovute a seguito della revoca del beneficio “prima casa” fruito da esso ricorrente, sul motivo che il primo dei fatti posti a base del ricorso – non essere mai state notificate le cartelle di pagamento e gli atti prodromici, portanti il credito a garanzia del quale l’ipoteca era stata iscritta, a cui, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, conseguiva la possibilità di far valer il secondo – essere insussistenti i presupposti per la revoca del beneficio-, era smentito dalla relata della notifica agli atti -da cui emergeva, con efficacia di piena prova fino a querela di falso, che “l’ufficiale giudiziario si è recato presso la residenza e domicilio fiscale del contribuente e non ha trovato l’abitazione del sig. A.” – e dal “certificato storico del contribuente” -da cui emergeva, che questi “era stato cancellato per irreperibilità dall’elenco dei residenti del comune di Monza”-, talchè la notifica doveva ritenersi ritualmente eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e);

2. A.D.G. ricorre per la cassazione della predetta sentenza della commissione tributaria regionale;

3. Equitalia Nord s.p.a., autrice della iscrizione ipotecaria, e l’Agenzia delle Entrate, titolare del credito garantito, hanno depositato controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso si articola in due parti rubricate “Quanto alla omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell’avviso di liquidazione quali atti presupposti all’iscrizione ipotecaria” e “Quanto alla sussistenza dei presupposti per la revoca delle agevolazioni prima casa disposte con l’avviso di liquidazione presupposto della iscrizione ipotecaria in contestazione”; nella prima, che qui unicamente interessa, il ricorrente, premessa la dichiarazione di volere “ripercorre quanto affermato e sostenuto nei primi due gradi di giudizio”, dedica ampio spazio alla notifica dell’avviso di liquidazione posto a base delle cartelle – notifica, che per quanto si legge nella sentenza impugnata, non era stata riguardata dall’appello di Equitalia Nord e che pertanto deve escludersi sia stata riguardata dalla sentenza-, afferma che nessun documento attestante l’avvenuta notifica di una delle cartelle era stato prodotto dall’Agenzia delle Entrate nè da Equitalia, sostiene che del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (secondo cui)quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione) non poteva trovare applicazione nel caso di specie avendo esso ricorrente avuto la propria residenza e così il proprio domicilio fiscale nel comune di Monza, come in precedenza, anche all’epoca della notifica delle due cartelle;

2. la formulazione del ricorso non consente di individuare la censura mossa avverso la sentenza impugnata; non sapendosi se e sotto quale profilo il ricorrente intenda dolersi del fatto che la commissione abbia convalidato l’avviso malgrado non vi fosse prova della notifica che di una sola cartella-questione a cui viene fatto solo cenno a pagina 14 del ricorso e che per di più sembra poi negata a pagina 15 e 16 laddove viene fatto riferimento alla notifica “delle cartelle” – oppure se e sotto quale profilo (non precluso dalla piena fede da attribuirsi alla relata di notifica per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale notificatore), il ricorrente intenda dolersi di una falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60;

3. il ricorso non rispetta l’onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dello stesso articolo;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. l’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, l’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da A.D.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2/23/2013 del 17 gennaio 2013;

condanna il ricorrente a rifondere a Equitalia Nord spa le spese del giudizio, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese prenotate a debito;

dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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