LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13482/2013 proposto da:
S.A., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 147/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 21/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 25 novembre 2009 veniva disposto il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di alcuni immobili da S.A. a P.G. previo pagamento del residuo prezzo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della medesima sentenza;
2. l’Agenzia delle Entrate notificava alla S. e al P. avvisi di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro, dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale, dovute in relazione alla registrazione della sentenza;
3. i contribuenti impugnavano gli avvisi contestando la attualità del presupposto impositivo in considerazione del fatto che la sentenza era stata sottoposta ad appello e che il prezzo non era stato pagato;
4. la commissione tributaria provinciale di Lecco accoglieva il ricorso;
5. la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 147/46/12, depositata il 21 novembre 2012, riformava la decisione di primo grado richiamando del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 27 e la sentenza di questa Corte n. 6116 del 16 marzo 2011 (secondo cui “la sentenza di condanna all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, anche quando non sia ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che il prezzo non sia stato ancora pagato dall’acquirente”);
6. i contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sopra citata, deducendo che la stessa è viziata da falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 27 – in particolare in quanto, contrariamente a quanto vi si afferma, dovrebbe ritenersi inapplicabile, nel caso di specie, dell’art. 27, comma 3, essendo il pagamento del prezzo oggetto di condizione non meramente potestativa- e richiamando la sentenza di questa Corte n. 9097 del 6 giugno 2012 (secondo cui, “in tema di imposta di registro e di Invim, la sentenza che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l’atto produce effetti traslativi, nè può ritenersi applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, secondo il quale non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa, perchè questa ricorre quando l’evento futuro ed incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo”);
7. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. la decisione impugnata si pone in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio aderisce, secondo cui, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero -come nella specie – dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (in questo senso la Corte si è espressa, oltre che con la sentenza n. 6116/2011, a titolo di esempio, con l’ordinanza n. 3806 del 14/02/2017, la sentenza n. 18006 del 14/09/2016, la sentenza n. 21625 del 23/10/2015, la sentenza n. 16818 del 24/07/2014; la sentenza n. 8544 del 11/04/2014, la sentenza n. 11780 del 12/05/2008; la sentenza n. 4627 del 27/3/2003);
2. questo orientamento è stato contraddetto dalla sentenza richiamata dai ricorrenti (n. 9097/2012), ribadita dalla ordinanza n. 18180 del 26/7/2013;
3. tale diverso indirizzo è stato già criticato in modo convincente dalla sentenza n. 8544/2014, sulla base, fondamentalmente, della evidenziazione dell’elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all’art. 2932 c.c.: “la differenza esistente tra D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, i commi 3 e 4, è da ravvisare in ciò. L’art. 27, comma 3, dicendo che “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva” le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o dell’obbligato, si riferisce alla condizione (finanche meramente) potestativa lecita. E trova giustificazione nell’intento di evitare che si possa sfuggire all’imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell’imponibile… L’art. 27, comma 4, invece, prevedendo che “gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti a imposta in misura fissa”, si inserisce nel solco dell’ordinario regime civilistico di cui all’art. 1355 c.c., secondo cui è nullo il negozio cui una siffatta condizione risulti apposta. La sentenza di cui all’art. 2932 c.c., ai fini del trattamento fiscale, va considerata all’interno di tale distinzione funzionale. E quindi, fermo restando che, discorrendosi della registrazione di una sentenza, ogni rinvio al regime del contratto condizionato può essere accettabile solo per assimilazione, giustifica unicamente la tesi che appunto avvicina alla condizione meramente potestativa lecita (in quanto dipendente dalla volontà della parte acquirente di pagare il prezzo) il condizionamento degli effetti costitutivi della sentenza stessa. La condizione è da trattarsi, nei limiti dell’assimilazione, alla stregua di meramente potestativa in quanto la volontà dell’acquirente opera in tal caso direttamente a livello degli effetti del trasferimento, nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate all’atto dell’introduzione del corrispondente giudizio, allorchè, in vista del presupposto dell’art. 2932 c.c., la controprestazione (id est, il prezzo) è già stata oggetto di una seria offerta (art. 2932 c.c., comma 2)”;
5. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;
6. le spese possono essere compensate in ragione del segnalata non unitarietà di indirizzo giurisprudenziale;
7. il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, l’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso proposto da S.A. a P.G. avverso la sentenza emessa in data 21 novembre 2012 dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, con n. 147/46/12;
compensa le spese;
dà atto dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018