LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23190-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BETA COSTRUZIONI SRL;
– intimato –
Nonchè da:
BETA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 83/2013 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA, depositata il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO IN FATTO
Che:
1. l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in data 15 aprile 2013, n. 83/2/13, lamentando che la commissione ha falsamente applicato la L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, laddove ha dichiarato illegittima la revoca della agevolazione fiscale prevista da tale disposizione di legge, fruita dalla srl Beta Costruzioni in relazione all’acquisto di un immobile inserito, ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, in una zona di recupero del patrimonio edilizio secondo il piano regolatore generale, ma non inserito anche in un piano di recupero (inserimento, quest’ultimo da considerarsi invece, a detta della ricorrente, imprescindibile);
2. la srl Beta Costruzioni ha presentato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con il quale ha denunciato la violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 25, 26 e 27, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52,comma 2, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per l’ipotesi in cui fosse da ritenersi che la commissione, riconoscendo spettare ad essa ricorrente il beneficio di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, non avesse considerato assorbito, ma avesse inteso implicitamente rigettare, il motivo di opposizione alla revoca, fatto valere in subordine rispetto a quello della sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta L. n. 457 del 1978, art. 5, e consistente nella dedotta applicabilità della agevolazione di minor favore di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. la questione posta con il ricorso principale – se, cioè, per la fruizione del beneficio fiscale di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, (ai sensi del quale “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”), sia sufficiente l’inclusione dell’immobile in una zona di recupero prevista dal piano regolatore generale ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 27, comma 1 (“I comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.”) o sia invece imprescindibile l’inclusione dell’immobile anche in un piano di recupero del patrimonio edilizio ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 27, comma 3, e dell’art. 28 (i quali rispettivamente dispongono che “Nell’ambito delle zone… possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28” e che “i piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento”) va risolta nel senso che l’agevolazione in parola è subordinata alla condizione consistente nell’essere l’immobile trasferito già inserito in un piano di recupero del patrimonio edilizio, non essendo sufficiente che l’immobile sia incluso nelle zone di recupero;
2. questa conclusione è imposta dalla lettera della legge che, da un lato, riconosce il beneficio “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati” e non nell’ambito delle “zone di recupero”, e che, dall’altro, quale norma che introduce una eccezione al normale regime d’imposta, è insuscettiva di applicazione analogica o anche solo estensiva ai sensi dell’art. 14 preleggi;
3. la detta conclusione è stata già tratta da questa Corte, in fattispecie diversa da quella che occupa ma con affermazione in diritto riferibile anche a quest’ultima fattispecie, con la sentenza n.7046 del 26/03/2014 (“L’agevolazione fiscale di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionato) ex L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti. Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto – attesa anche la natura delle norme agevolatrici, di stretta interpretazione – solo se la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all’atto del trasferimento e non quando l’immobile, incluso nelle zone di recupero, sia restaurato o addirittura alienato dopo la scadenza del termine per l’esecuzione del piano, ormai inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione.”);
4. non ha pregio la tesi della società Beta Costruzioni secondo cui la legge, parlando di immobili “nell’ambito dei piani di recupero” e non specificamente di immobili per i quali, al momento dell’acquisto, sia già stato approvato un piano di recupero, consentirebbe la fruizione del beneficio anche per l’atto di acquisto di immobili per i quali l’acquirente dichiari, nello stesso atto, di volere eseguire interventi di recupero in conformità ad un piano adottando. La mancanza di pregio della tesi in parola deriva da una serie di considerazioni: un’interpretazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, che rispetti la struttura della norma – l’espressione “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati”, precede il riferimento “ai trasferimenti”-, conduce a ritenere che il trasferimento sia agevolato in quanto avente ad oggetto un bene già inserito in un piano; l’espressione “nell’ambito dei piani di recupero” ha riguardo al fatto che il piano può comprendere, ai sensi del combinato disposto della L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28,non solo immobili singoli ma più immobili, complessi edilizi isolati o aree, compresi nella zona di recupero; sul piano della ratio legis, si nota che l’agevolazione ha lo scopo di promuovere il recupero edilizio di un dato immobile (o complesso di immobili) ed è riconosciuta laddove, essendo l’immobile già inserito in un piano di recupero al momento dell’acquisto, il raggiungimento dello scopo si prospetta come concreto e probabile mentre non può essere riconosciuta, come avverrebbe a seguire la tesi della contribuente, laddove il raggiungimento dello scopo sia un’ipotesi del tutto astratta;
5. il ricorso della Agenzia delle Entrate è quindi fondato e va accolto;
6. il ricorso incidentale condizionato è inammissibile in quanto veicola una censura di violazione di leggi che in realtà la commissione tributaria regionale non ha esaminato in quanto relativa a questioni oggetto di motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, espressamente dichiarati assorbiti;
7. conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per l’esame delle questioni sollevate dalla contribuente e rimaste assorbite;
8. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente procedimento di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza emessa il 15 aprile 2013, dalla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 83/2/13, rinvia la causa alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in altra composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite nonchè per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018