LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28870/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MANFREDONIA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 216/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di FOGGIA, depositata il 25/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. la commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 0215/25/13, depositata il 25 settembre 2013, riformava la pronuncia resa dalla commissione tributaria provinciale di Foggia in ordine alla legittimità dell’avviso di accertamento di maggior valore ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificato dalla Agenzia delle Entrate a G.F. e alla srl Manfredonia Immobiliare, rispettivamente quale venditore e quale acquirente di un terreno edificabile compreso nel comparto edilizio denominato *****, sito in comune di *****, ritenendo che la commissione provinciale, laddove, invece di limitarsi a confermare il valore dichiarato dai contribuenti (Euro 58 per mq) ovvero il valore accertato dall’ufficio (Euro 132 per mq), aveva rideterminato il valore del terreno in misura compresa tra l’uno e l’altro (Euro 100 per mq), senza dare spiegazione della quantificazione operata, aveva violato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e l’art. 112 c.p.c. e così il principio di corrispondenza tra “il chiesto e il pronunciato”;
2. la commissione tributaria regionale affermava poi, da un lato, che la stima effettuata dall’Agenzia non poteva essere confermata (in quanto conseguente a cattivo uso del metodo comparativo di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51(l’Agenzia aveva preso a riferimento beni non comparabili con quello oggetto di compravendita perchè di valore molto maggiore in quanto ricadenti non nel comparto *****, in estrema periferia, a circa tre chilometri dell’abitato e ove ancora mancavano le opere di urbanizzazione, ma nei comparti *****, limitrofi alla città) e, dall’altro lato, affermava che il valore dichiarato dai contribuenti doveva ritenersi congruo perchè in linea con la valutazione in base alla quale il terreno era stato inscritto nel conto economico della società acquirente;
3. l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di tre motivi.
4. i contribuenti non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta che la commissione tributaria regionale ha falsamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e l’art. 112 c.p.c. laddove ha affermato che i giudici di primo grado avrebbero potuto soltanto confermare o annullare l’avviso di accertamento ma non potevano, in assenza di domanda, rideterminare il valore del bene;
2. con il secondo e terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta che la commissione tributaria regionale ha falsamente applicato il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3 e il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, laddove ha ritenuto i terreni presi a comparazione di quello compravenduto non analoghi a quest’ultimo;
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto il motivo riguarda solo una delle due affermazioni fondanti la parte della sentenza impugnata con cui è stata giudicata errata la decisione di primo grado: precisamente non riguarda l’affermazione secondo la quale la commissione tributaria provinciale non ha esternato le ragioni giustificative per cui ha rideterminato il valore del bene compravenduto nella misura di Euro 100 per mq;
4. il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: con essi, alla (motivata) affermazione, fatta dalla commissione tributaria regionale, di non comparabilità tra i terreni presi a riferimento dall’Agenzia e quello compravenduto, viene contrapposta una affermazione contraria chiamando con ciò questa Corte di legittimità ad esprimere una giudizio di merito sull’una e sull’altra affermazione;
5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dei contribuenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia, con n. 0215/25/13, in data 25 settembre 2013.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018