LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12277/2011 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GRASSELLINI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA ETR SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 58/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO, depositata il 21/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 58/6/2011, depositata il 21.1.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello di V.G. avverso la sentenza della CTP di Catanzaro avente ad oggetto impugnazione avverso iscrizione ipotecaria sul presupposto che il contribuente non avesse depositato entro 30 giorni dalla proposizione dell’appello, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta.
Ricorre per la Cassazione della sentenza il contribuente affidando il suo mezzo a un motivo.
Equitalia E.Tr. s.p.a. non ha spiegato difese.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come la norma non prevedesse il deposito a mani di copia dell’appello notificato presso la segreteria della commissione tributaria, essendo sufficiente una comunicazione idonea allo scopo.
Il motivo è inammissibile poichè afferisce ad un vizio revocatorio denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.
La sentenza d’appello statuiva dichiarando inammissibile l’appello “in quanto l’appellante, per come rilevato dall’appellata concessionaria della riscossione, non ha depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro l’originale del ricorso notificato e copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta”.
In nessuna parte della motivazione si è fatto cenno alla questione del deposito a mani di copia dell’appello notificato presso la segreteria della commissione tributarla.
Nell’economia della decisione d’appello, quindi, la dichiarazione di inammissibilità non consegue a un giudizio di diritto, ma a una percezione di fatto, impugnabile solo per vizio revocatorio.
La sentenza si fonda sulla erronea ricognizione di un fatto, che la CTR ha ritenuto pacifico, ossia il mancato deposito, entro trenta giorni dalla proposizione dell’appello, della documentazione prevista a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 (per il ricorso) e 53 (che rende applicabile all’appello la disciplina dell’art. 22).
Si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa che si è trattato di una mera svista di carattere materiale o meramente percettivo, riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento: e mai può allora rilevare, a questi fini, un errore che implichi un benchè minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto. Inoltre, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018