Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27909 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6252/2015 proposto da:

C.M., e di IDRO-TIGULLIO S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato e del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MORINI;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA di ***** (già PROVINCIA di *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 18 luglio 2014, ha rigettato l’appello proposto da C.M. e da Idro-tigullio s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 29 del 2013, e nei confronti della Provincia di *****.

1.1. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta da C. e dalla società Idro-tigullio avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 25 maggio 2012, con la quale la Provincia di ***** aveva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di Euro 6.010,00, per violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 1, stante il mancato rispetto dei limiti indicati nel D.Lgs. n. 152 del 2006, tabelle 1 all. 5 e 3 del medesimo allegato. La violazione era stata contestata con verbale del ***** a conclusione del procedimento originato dal campionamento eseguito da ***** in data *****, sul depuratore denominato Porticciolo di Lavagna, sito nell’omonimo Comune, proseguito con verbale di accertamento della violazione amministrativa in data ***** e successive controdeduzioni degli interessati.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione.

2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di nullità per indeterminatezza del verbale di accertamento in data *****; ha ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dei risultati delle analisi; ha confermato che la non conformità del campione analizzato ad alcuni soltanto degli indici indicati integrava la violazione contestata; che il superamento dei parametri BOD e COD in percentuale superiore al 100/0 dei limiti tabellari rendeva ininfluente la mancata indicazione del numero dei campionamenti effettuato nell’anno solare.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.M. e Idro-tigullio spa, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Città Metropolitana di *****, succeduta ex lege all’omonima Provincia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, che ha abrogato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 152 del 1999, art. 56, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all’Ente Provincia. In materia di illeciti ambientali, infatti, la nuova norma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega. La questione sarebbe ammissibile, pure se prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto il vizio di carenza di potere che segnerebbe il provvedimento sanzionatorio sarebbe rilevabile d’ufficio.

1.2. La doglianza è inammissibile.

La L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità/annullamento dell’atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito alla parte ricorrente integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti; che, simmetricamente, l’amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelle enunciati con l’ingiunzione, e, infine, che il giudice non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (ex plurimis, Cass. 10/08;2007, n. 17625; 16/04/2003, n. 6013; 28/05/2002, n. 7790).

1.3. Nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, che darebbe luogo all’inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d’ufficio. Tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987), là dove l’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio la Provincia di ***** – era all’epoca l’Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell’incompetenza assoluta rilevabile d’ufficio, ed ogni diversa questione riguardante la competenza dell’autorità procedente avrebbe dovuto essere dedotta con il ricorso iniziale.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e si ripropone la questione della nullità del verbale di contestazione in data *****, per omessa indicazione degli estremi dell’illecito amministrativo e, in particolare, il momento in cui il presunto superamento dei limiti sarebbe stato integrato e il momento in cui l'***** aveva accertato il superamento.

2.1. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha accertato, dall’esame del verbale di campionamento, che il prelievo era stato effettuato in data ***** in contraddittorio con il rappresentante della società Idro-tigullio; che era stato indicato il giorno di apertura dei campioni e di inizio delle analisi, per consentire al gestore dell’impianto di assistere alle operazioni; che la facoltà non era stata esercitata. La stessa Corte ha poi accertato che il verbale di contestazione indicava l’esito delle analisi compiute sul campione prelevato, l’impianto al quale era riferito il controllo, la data dell’accertamento (*****) e quella di campionamento (*****).

Sulla base della richiamata ricostruzione dei fatti, neppure contestata dai ricorrenti, si deve escludere la denunciata violazione del diritto di difesa (ex plurimis, Cass. 13/03/2007, n. 5882).

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, Tabella 2, Allegato 5, parte 3^, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e si contesta la ritenuta inapplicabilità al caso di specie della soglia di tolleranza e, di conseguenza, l’indeterminatezza del provvedimento sanzionatorio, che non indicava il numero di campionamenti totali eseguiti nell’anno solare, impedendo in tal modo di quantificare il numero di campionamenti non conformi tollerati.

3.1. La doglianza è infondata.

Come correttamente affermato dalla Corte d’appello, nel caso di specie non poteva trovare applicazione la soglia di tolleranza. La disposizione contenuta nell’allegato 5 prevede: “(…) per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinchè lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate nella Tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata: BOD5 100%; COD 100%; Solidi Sospesi 150%”.

Il significato della previsione è chiaro: lo scarico non può essere considerato regolare se la non conformità dei campioni prelevati ai limiti tabellari è particolarmente significativa, avuto riguardo a determinati parametri. In altre parole, il legislatore reputa intollerabile la non conformità anche del singolo campione quando il livello di scostamento sia molto elevato, e quindi sanzionabile il gestore dell’impianto di depurazione.

Nella specie, dal certificato analitico dei ***** in data *****, riguardante l’unico campionamento eseguito in data *****, era emerso che i parametri BOD5, COD erano superiori del 100% rispetto ai limiti tabellari. Si configurava, pertanto, l’ipotesi della non conformità non tollerabile, che non consente di considerare lo scarico in regola a prescindere dal rapporto tra numero di campionamenti e numero di campioni non conformi, donde l’irrilevanza della mancata indicazione del numero dei campionamenti effettuati durante l’anno solare.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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