LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19704/2016 proposto:
L.P., R.C., T.A., L.G., L.S., le ultime tre nella qualità di uniche eredi legittime di LI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 256/A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO GABRIELLI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 22/02/2016, R.G.n. 1452/2015 VG, Cron. n. 98/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal. Consigliere LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Perugia, con decreto 22.2.2016 ha accolto l’opposizione del Ministero della Giustizia (nel decreto, per mero errore materiale dell’estensore, viene indicato il Ministero dell’Economia e Finanze) e ha dichiarato l’inefficacia del decreto del consigliere delegato con cui era stata accolta la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, proposta da L.P. e dagli altri soggetti in epigrafe indicati in relazione alla irragionevole durata di un giudizio civile.
Secondo la Corte territoriale, i ricorrenti avevano notificato al Ministero il solo decreto di accoglimento della domanda, senza allegarvi il ricorso, così incorrendo nella violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5.
2. Per la cassazione del decreto della Corte d’appello la L. e gli altri originari ricorrenti hanno proposto ricorso; il Ministero della giustizia ha depositato solo un atto di costituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo si lamenta la violazione o falsa interpretazione della L. n. 89 del 2001, artt. 5 e 5 ter e degli artt. 156,162 e 291 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la notifica del solo decreto senza la copia del ricorso introduttivo determina l’irrimediabile spirare del termine di efficacia previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Il ricorso è fondato.
La questione di diritto che pone il presente ricorso (effetti della notifica all’amministrazione del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso) non è nuova, ed è stata risolta da questa Corte attraverso una serie di pronunce con l’affermazione del seguente principio: “la notificazione L. n. 89 del 22001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2; tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5-ter, L. cit. e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta” (v. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13614 del 2016; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 3994 del 2016; v. anche Sez. 6 – 2, Sentenza n. 24137 del 28/11/2016 Rv. 642203; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 3159 del 17/02/2016 Rv. 638859; più di recente, Sez. 2 -, Ordinanza n. 11153 del 09/05/2018 Rv. 648019).
Sulla scorta del predetto principio – che il Collegio senz’altro condivide – la sanzione dell’inefficacia del decreto di accoglimento della domanda non si giustifica e pertanto il provvedimento opposto va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito e provvederà anche sulle spese del presente giudizio, senza che sia più necessaria la rinnovazione della notifica dell’originario ricorso per equa riparazione, essendone ormai il Ministero della Giustizia venuto a piena conoscenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018