LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20885-2013 proposto da:
M.S. *****, + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI ALFREDO E GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO DE TOMMASI;
– ricorrenti –
contro
G.C., S.I., rappresentate e difese dall’avvocato MARIA GAGLIARDI;
– controricorrenti –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE PALMI, O.A., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE Il geometra M.S., l’ingegnere B.G., il geometra P.G. e l’architetto Ma.Cr. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 22 marzo 2013, emessa sull’opposizione avanzata dai medesimi ricorrenti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 contro il decreto di liquidazione dei compensi reso il 15 luglio 2011 dal G.I.P. dello stesso Tribunale. Si difendono con controricorso G.C. e S.I., il Ministero della Giustizia ha depositato atto di mera resistenza, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Il Ministero della Giustizia ha altresì depositato in data 11 settembre 2017 memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., mentre i ricorrenti hanno depositato memoria in data 8 maggio 2018.
I ricorrenti, con istanza del 3 giugno 2014, avevano peraltro richiesto l’assegnazione di termine per rinnovare la notifica ad O.A., S.P. e O.G.. Ritenuto come nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 le parti del processo, nel quale sia stata espletata l’attività in questione, sono litisconsorti necessari, con ordinanza interlocutoria n. 26220/2017 venne disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di O.A., S.P. e O.G.. L’integrazione è stata eseguita nei confronti di O.A., O.G., nonchè di G.C., S.I. e S.S., eredi di S.P..
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, dopo aver disposto con decreto del 29 luglio 2010 il sequestro preventivo del patrimonio aziendale facente capo a quattordici società di capitali, nonchè delle quote di altre società appartenenti agli indagati nel procedimento penale 4023/09 R.G.N.R., aveva nominato quattro amministratori e custodi delle società e delle quote sequestrate, in persona dei signori D.A., + ALTRI OMESSI. Gli amministratori giudiziari, con istanza del 22 settembre 2010frichiesero al G.I.P. la nomina dell’ingegnere B.G. e del geometra P.G. “per l’espletamento dell’incarico meglio descritto in parte motiva ed unitariamente considerato”, ovvero “al fine di addivenire ad una reale rappresentazione in bilancio del patrimonio aziendale”, mediante “individuazione fisica dei singoli beni e la loro successiva valorizzazione”. Il G.I.P. disponeva in conformità dell’istanza, assegnando quaranta giorni ai due professionisti per il deposito di una relazione congiunta. In data 10 novembre 2010 l’ingegnere B. ed il geometra P. chiedevano a loro volta al G.I.P. l’autorizzazione a nominare due ausiliari tecnici, in persona del geometra M.S. e dell’architetto Ma.Cr.. All’esito, i quattro ausiliari richiedevano la liquidazione del loro compenso per ciascuna delle quattordici società oggetto di sequestro, applicando il D.M. 30 maggio 2002, art. 11 per ogni lotto di beni mobili, e il D.M. 30 maggio 2002, art. 13 per ogni lotto di beni immobili, nella percentuale massima per ciascuno scaglione, e determinando infine secondo il criterio delle vacazioni gli onorari inerenti alla ricerca, allo studio ed alla valutazione della documentazione catastale, ipocatastale ed urbanistica. Veniva anche domandato l’incremento del 40% ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 53 trattandosi di incarico conferito ad un collegio, ed il rimborso delle competenze spettanti ai due collaboratori autorizzati. Il G.I.P. presso il Tribunale di Palmi nel decreto di liquidazione del 15 luglio 2011 riduceva gli importi rispetto all’istanza, affermando che non fosse corretta l’applicazione prospettata del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 13 per ogni lotto di beni mobili ed immobili appartenente alle quattordici società oggetto di sequestro, stante l’unitarietà dell’accertamento richiesto, consistente nella quantificazione dell’esatto valore del compendio sequestrato in vista della riduzione del vincolo cautelare. Parimenti il G.I.P. respingeva la richiesta di separata liquidazione degli onorari a vacazione per l’attività di ricerca, studio e valutazione della documentazione catastale, ipocatastale ed urbanistica, in quanto strumentale a quella concernente i quesiti posti. Sui primi due motivi di opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, in sostanza coincidenti con i due motivi oggetto poi del ricorso per cassazione ora in esame, il Tribunale di Palmi ribadiva che l’ingegnere B.G. ed il geometra P.G. fossero “coadiutori consulenti” dei nominati amministratori giudiziari, e perciò avessero svolto un’opera strettamente strumentale all’attività di quelli, unitaria come unitaria è l’attività di amministrazione giudiziaria; mentre l’attività di verifica di trascrizioni o iscrizioni, vincoli o oneri gravante sui beni, come della loro conformità urbanistica, doveva dirsi ricompresa negli onorari liquidati a norma del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 13.
Il primo motivo del ricorso M.S., B.G., P.G. e Ma.Cr. denuncia la violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 11 e 13 nonchè della L. n. 319 del 1980, art. 4, deducendosi che la richiesta di nomina del 18 settembre 2010 deponeva per il conferimento di tanti incarichi distinti per ciascuna delle società in sequestro, delle quali occorreva individuare fisicamente, valutare e stimare i singoli beni mobili e immobili.
Il secondo motivo del ricorso prospetta la violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 29 nonchè della L. n. 319 del 1980, art. 4, assumendosi che l’analisi ipocatastale, catastale ed urbanistica dei beni in sequestro esulasse dalle attività già compensate ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 11 e 13.
Il primo motivo di censura, relativo alla violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 13 attribuita al Tribunale di Palmi, risulta fondato, nei termini di seguito specificati, sia pure per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dai ricorrenti ma comunque individuabile in questa sede sulla base dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nello stesso provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, 14/02/2014, n. 3437; Cass. Sez. 3, 22/03/2007, n. 6935).
D’altro canto, la stessa opposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 al pari del procedimento già previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 non si configura come un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione, ma come uno strumento oppositorio volto a stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati alla qualità e all’entità dell’opera svolta, al fine di assicurare l’esatta applicazione, in tutti i suoi elementi tipologici e nelle sue espressioni quantitative, di un atto di normazione secondaria avente valore di legge.
Va allora evidenziato come la nomina dapprima dell’ingegnere B.G. e del geometra P.G., e poi degli ausiliari di questi, geometra M.S. e architetto Ma.Cr., sia avvenuta in seguito all’istanza proposta dagli amministratori giudiziari incaricati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, il quale aveva disposto il sequestro preventivo del patrimonio aziendale di quattordici società di capitali. Gli amministratori giudiziari richiesero al G.I.P. con l’istanza del 22 settembre 2010 la nomina dell’ingegnere B.G. e del geometra P.G. “al fine di addivenire ad una reale rappresentazione in bilancio del patrimonio aziendale”, mediante “individuazione fisica dei singoli beni e la loro successiva valorizzazione”.
Il riferimento normativo di partenza è quindi contenuto nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., in forza del quale, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario. Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, la decisione di nominare un amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., per consentire la gestione e l’esercizio del complesso dei beni aziendali, non è obbligatoria, ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice. L’art. 104 bis cod. proc. pen. richiama, invero, inequivocabilmente la nozione di azienda individuata dall’art. 2555 c.c., e perciò il giudice dispone la gestione attiva mediante nomina di un amministratore allorchè, proprio come risulta nel caso in esame, oggetto del sequestro preventivo sia una azienda (Cass. pen. Sez. 3, 28/02/2013, n. 13041, dep. 21/03/2013; Cass. pen. Sez. 3, 02/07/2010, n. 35801, dep. 06/10/2010). La nomina di consulenti o di altri prestatori d’opera, che coadiuvino l’amministratore giudiziario delle aziende in sequestro preventivo, ha dunque, di regola, ragione d’essere per attività comunque strumentali rispetto alle esigenze di utile gestione del patrimonio colpito dal vincolo reale indicate dall’art. 104-bis citato, salvo che l’autorità giudiziaria non abbia loro conferito uno specifico ed autonomo incarico esulante dall’amministrazione aziendale. L’unitarietà e l’omogeneità dell’incarico conferito all’ingegnere B. ed al geometra P. rispetto alle attività proprie degli amministratori giudiziari sono state congruamente argomentate dal Tribunale di Palmi, in quanto la loro nomina ravvisava lo scopo di pervenire ad una corretta individuazione e valutazione del complessivo patrimonio aziendale, e tale valutazione di unitarietà dell’incarico conferito agli ausiliari, preclusiva di un frazionamento del compenso in relazione alla prestazione svolta per ciascuna società, non merita censure in questa sede.
Partendo da tale corretta premessa circa l’unicità dell’incarico, il Tribunale di Palmi ha allora adoperato, per liquidazione del compenso a percentuale dovuto agli attuali ricorrenti, il D.M. 30 maggio 2002, art. 11 previsto per consulenza tecnica, fra l’altro, in materia di impianti industriali, e il D.M. 30 maggio 2002, art. 13 stabilito per la consulenza tecnica in materia di estimo, ciò con riferimento al valore complessivo dei rispettivi beni mobili ed immobili, e non a quello dei singoli lotti riconducibili alle quattordici società di capitali sequestrate, come invece domandato dagli ausiliari. Al riguardo, questa Corte ha chiarito come il compenso da liquidare in favore del consulente tecnico, cui sia stato affidato l’incarico di procedere ad attività di estimo di più immobili, vada determinato, alla stregua dell’art. 13 delle tabelle di cui al D.M. 30 maggio 2002, facendo riferimento all’importo stimato, diviso per scaglioni, il quale, in caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, deve essere riferito alla valutazione cumulativa dell’insieme, mentre, in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un’autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione (Cass. Sez. 2, 17/03/2016, n. 5325; in precedenza, Cass. Sez. 2, 29/07/2003, n. 11636; Cass. Sez. 2, 09/01/2007, n. 126).
Poichè, tuttavia, oggetto dell’incarico assegnato all’ingegnere B.G. ed al geometra P.G. era, secondo quanto ricostruito dallo stesso Tribunale di Palmi, la rappresentazione e quantificazione dell’esatto valore del patrimonio delle aziende oggetto di sequestro preventivo, affidate agli amministratori giudiziari che ne avevano invocato l’ausilio, sia pure ai fini della riduzione del sequestro, doveva essere applicato, piuttosto, l’art. 3 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, il quale appunto si riferisce alla consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere. Come da questa Corte già affermato, allorchè al CTU sia affidato un compito unitario riguardante la stima di un unico, per quanto complesso, bene, qual è l’azienda, non è consentito seguire criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni componenti l’azienda stessa, alla stregua del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 13 ma deve applicarsi il disposto del D.M. 30 maggio 2002, art. 3 per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, e determinarsi un compenso unitario, atteso che, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l’unicità dell’incarico (cfr. Cass. Sez. 2, 11/02/1999, n. 1156; Cass. Sez. 2, 24/10/2013, n. 24128).
L’accoglimento del primo motivo, per quanto di ragione appena indicato, assorbe l’esame del secondo, in quanto, una volta rivalutata la causa alla luce dell’applicabilità del D.M. 30 maggio 2002, art. 3 occorre verificare se la dedotta attività di ricerca, studio e valutazione della documentazione catastale, ipocatastale ed urbanistica rientri comunque nell’ambito di quelle complementari ed accessorie, strumentali all’incarico, agli effetti del principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29.
Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso, l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palmi in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa attenendosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Palmi in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018