LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29081/2017 R.G. proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia;
– ricorrente –
contro
Avv. F.C., con studio in Venezia, Santa Croce 184;
– resistente –
e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia del 2.10.2014;
Udita la relazione svolta nella P.U. del 7.6.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato;
Udito il PM Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Gianfranco Servello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso – articolato in tre motivi – avverso l’ordinanza del 2.10.2014 con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione, introdotto dal P.m., avverso il decreto del 18.10.2013 con cui erano stati liquidati i compensi all’avv. F.C., difensore di M.A. e V., parti ammesse al gratuito patrocinio con riferimento al giudizio svoltosi dinanzi alla sezione per i minorenni della predetta Corte d’appello.
Il Giudice di merito ha stabilito che nell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, non trovano applicazione gli artt. 108 e 309 c.p.c., per cui, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza la necessità di fissare una nuova udienza, dandone comunicazione agli interessati.
L’avv. F.C. ha depositato memoria difensiva memoria ex art. 380 bis c.p.c., mentre il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
L’impugnazione verte esclusivamente sulla legittimità del provvedimento di estinzione del giudizio per effetto della mancata comparizione delle parti all’udienza del 2.10.2014, per cui, tenuto conto dell’oggetto del contendere, risultano adeguatamente individuate le vicende processuali e le parti interessate, le questioni dibattute e le norme asseritamente violate.
2. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 108 e 309 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la pronuncia ritenuto erroneamente incompatibile con il rito sommario il disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., adottando una statuizione in rito non contemplata dalle norme processuali applicabili.
Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato l’estinzione del giudizio, trascurando che il Pubblico ministero aveva tempestivamente comunicato l’impedimento a comparire all’udienza del 2.10.2014.
Con il terzo motivo censura la violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il giudizio non poteva esser dichiarato estinto, occorrendo fissare una nuova udienza per la comparizione delle parti.
3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati, mentre il secondo motivo è assorbito.
Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio è disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il cui comma 1, rinvia alle regole processuali contenute nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15,con conseguente applicazione del rito sommario di cui all’art. 3 e ss., del decreto.
Il Giudice di merito ha ritenuto che le particolari ragioni di speditezza che caratterizzerebbero tali procedimenti escludano, per ragioni di incompatibilità, l’applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del procedimento di opposizione a causa della la mancata comparizione delle parti all’udienza del 2.10.2014.
Tale assunto non può condividersi.
In linea generale, l’art. 702 bis c.p.c., delinea un particolare giudizio di cognizione a struttura semplificata per le ipotesi in cui le difese svolte dalle parti possano essere definite con un’istruttoria sommaria (art. 703 c.p.c., comma 3).
Trattasi tuttavia di giudizio, che a differenza dei procedimenti cautelari, è a cognizione piena e a trattazione sommaria, in cui, quindi, appaiono semplificate le sole regole che presidiano l’attività istruttoria o la trattazione della causa, in ragione della particolare semplicità del thema probandum e delle attività consequenziali.
“La finalità della pretesa non è la conformazione del provvedimento strumentale alla cautela del diritto, quanto piuttosto la tutela piena di quest’ultimo” (così, testualmete, Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150 del 2011).
La L. n. 69 del 2009, art. 54, comma 2, lett. b), (contenente la delega al governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), nell’estendere, con taluni adattamenti (art. 3, comma 1 e ss.) il rito sommario ai giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione degli ausiliari del giudice e dei difensori ha inteso ricomprendervi le controversie aventi le medesime connotazioni che già caratterizzavano i giudizi precedentemente sottoposti al rito camerale, differenziandosene per il fatto di contemplare un corredo di norme che formalizzano le regole del suo svolgimento” (cfr., in motivazione, Cass. s.u. 4485/2018).
Tuttavia, già con riferimento ai giudizi L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29, questa Corte aveva ritenuto applicabili gli artt. 181 e 309 c.c., sull’assunto che il mero deposito del ricorso fosse idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale (cfr. Cass. 28420/2013; Cass. 28923/2011; Cass. 16949/2008; Cass. 5558/1993) ed inoltre tali norme sono state ritenute non incompatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali (cfr., per le controversie di lavoro, Cass. 16358/2015; Cass. 2816/2015; Cass. 5643/2009).
A tale soluzione deve darsi continuità anche nel mutato assetto normativo, poichè le speciali regole del giudizio di opposizione non sono caratterizzate dall’urgenza di provvedere e si giustificano in ragione del prevalente carattere di semplificazione della trattazione e dell’istruzione.
La disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., non può, quindi, ritenersi in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 170, al rito sommario speciale.
Il provvedimento impugnato va quindi cassato, con rinvio ad altro giudice della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro Giudice della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese di presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018
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