LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24740-2016 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.N., T.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ROBERTO TOSCANO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
L.F., HEWLETT PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/04/2016 r.g.n. 1412/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per estinzione;
udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Bari rigettava gli appelli proposti da Telecom Italia s.p.a. e Hewlett Packard Customer Delivery Services s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità dei contratti di lavoro di B.N., L.F. e T.M.M. e condannato la prima società a ripristinare il rapporto di lavoro con i predetti, propri dipendenti trasferiti alla seconda società nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda da Telecom a Hewlett Packard dichiarato illegittimo.
Disattesa la preliminare eccezione dell’appellante di difetto di un concreto interesse del lavoratore alla domanda proposta, per la rilevanza (sotto plurimi profili di affidabilità, stabilità, possibilità di carriera) della controparte datoriale, la Corte territoriale riteneva illegittimo il trasferimento del ramo d’azienda tra le due società, in difetto del requisito di preesistenza, a norma dell’art. 2112 c.c. nel testo applicabile ratione temporis, consistente in una struttura organizzativa funzionalmente autonoma già esistente e non creata in vista della cessione: come appunto accertato sulla base delle scrutinante risultanze istruttorie.
Con atto notificato il 25 ottobre 2016, Telecom Italia s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano i lavoratori con unico controricorso; non svolgeva invece difese l’intimata Hewlett Packard Customer Delivery Services (già Distributed Computing) s.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come la transazione sopravvenuta tra le parti, debitamente documentata dai verbali di conciliazione in sede sindacale in rispettive date 30 novembre 2017 tra L.F. e Telecom Italia s.p.a. e in pari data 3 gennaio 2018 tra B.N. e T.M.M. e la medesima società (con produzione ben consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c.: Cass. 24 giugno 2005, n. 13565), comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere: senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, da intendere compensate tra le parti, non avendo le stesse diversamente convenuto nei citati verbali di conciliazione, a norma dell’art. 92 c.p.c., u.c.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018