LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1725/2018 proposto da:
M.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 05/06/2017, R.G.n. 767/2016 V.G., Cron. n. 145/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
M.R., unitamente ad altri ventiquattro ricorrenti, ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di precedente procedimento di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001, avviato avanti la Corte d’Appello di Roma, e la loro domanda fu rigettata dalla Corte d’Appello di Perugia.
A seguito di ricorso questo Supremo Collegio cassava il decreto della Corte umbra e rinviava alla stessa il procedimento per nuovo giudizio.
All’esito, la Corte perugina ebbe a riconoscere il ristoro alle parti ricorrenti e liquidare le spese del giudizio in loro favore.
La M. e gli altri interessati hanno interposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Il Ministero della Giustizia, benchè ritualmente vocato, non s’è costituito a contraddire,mentre i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell’adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impugnazione esposta dai ricorrenti s’appalesa siccome fondata e va accolta. Con il primo mezzo d’impugnazione la M. e gli altri ricorrenti denunziano violazione dell’art. 91 c.p.c., poichè la Corte umbra ebbe a liquidare le spese di lite afferenti al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio, ma obliò di tassare anche le spese del giudizio avanti la Corte quale Giudice unico in materia.
Con la seconda ragione di doglianza la M. e gli altri ricorrenti rilevano violazione delle norme in art. 91 c.p.c., art. 2231 c.c. e tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, per essere state le spese, poste a carico del Ministero resistente, liquidate in misura inferiore alle previsioni del D.M. n. 55 del 2014 e, comunque, in misura tale da non rispettare nemmeno il decoro della professione,siccome previsto ex art. 2231 c.c..
Ambedue le censure s’appalesano fondate.
Effettivamente la Corte umbra non ha provveduto a disciplinare le spese del giudizio avanti alla stessa Corte in relazione all’originario ricorso proposto dagli impugnanti per veder riconosciuto il loro diritto al ristoro per l’eccessiva durata del procedimento ex lege n. 89 del 2001.
La Corte territoriale ha liquidato le spese del giudizio di legittimità e dei quello di rinvio, ma non anche le spese di lite afferenti quello iniziale avanti il Giudice unico, senza al riguardo addurre alcuna motivazione.
Inoltre la Corte umbra ha tassato in Euro 400,00 le spese di lite liquidate per il giudizio avanti ad essa,in sede di rinvio, ed in Euro 500,00 le spese per la lite avanti il Giudice di legittimità, senza per altro dar conto dei criteri tariffari usati per dette liquidazioni.
In relazione all’ammontare della somma riconosciuta a titolo di spese del giudizio di rinvio appare che la Corte perugina abbia applicato la voce tariffaria relativa ai “procedimenti di volontaria giurisdizione” che appunto prevede il compenso di Euro 405,00 sino al valore di causa pari ad Euro 5.200,00.
Ma appare errato considerare il procedimento per l’equa riparazione, ex lege n. 89 del 2001, siccome avente natura di volontaria giurisdizione poichè all’evidenza lo stesso ha natura contenziosa per il solo dirimente fatto che v’è una controparte e non solo un controinteressato.
Difatti i procedimenti di volontaria giurisdizione non sono specificatamente individuati da norma positiva del codice di rito, che invece disciplina i procedimenti in Camera di consiglio – artt. 737 c.p.c. e segg. – i quali possono aver sia natura di volontaria giurisdizione – completamento della volontà della parte attraverso l’intervento giudiziale – ovvero contenziosa con vera e propria contrapposizione tra due parti relativamente ad un diritto.
E la natura squisitamente contenziosa del procedimento ex lege Pinto risulta, proprio ai fini della voce di tariffa forense applicabile per la liquidazione delle spese di lite,stabilita da questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n 25352/08, Cass. sez. 2 n 23187/16 -.
Dunque la tariffa forense correttamente applicabile risulta essere quella specifica per i procedimenti contenziosi avanti la Corte d’Appello, posto che detto Organo giudiziario agisce quale Giudice unico.
Di conseguenza applicando i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, confermati anche nel provvedimento vigente in tema di tariffe forensi,tenuto conto dell’entità del ristoro ottenuto e della semplicità del procedimento nonchè della omologia delle posizioni individuali trattate che non impongono l’aumento per la difesa di più parti, le spese di lite per il giudizio avanti la Corte umbra sia quale Giudice unico che Giudice di rinvio andavano quantificate in Euro 1.198,50 – la voce fase istruttoria può esser ridotta del 70% -.
Non apparendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte di legittimità può procedere ex art. 384 c.p.c., comma 2 e liquidare le spese dei due procedimenti avanti la Corte territoriale nell’importo dianzi citato, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
Le spese del primo giudizio di legittimità e di questo vanno liquidate Euro 900,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Stante la rituale richiesta, ex art. 93 c.p.c., le competenze di tutti i gradi e fasi di questo procedimento liquidate a favore dei ricorrenti vanno distratte in favore dei difensori.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,cassa e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite per il giudizio avanti la Corte d’Appello di Perugia che liquida in Euro 1.198,50, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%;
per il primo giudizio di legittimità in Euro 900,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%;
per il giudizio avanti la Corte di Perugia, quale Giudice di rinvio, in Euro 1.198,50 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15% e per questo giudizio di legittimità in Euro 900,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Distrae ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori tutte le spese di lite afferenti ai vari gradi e fasi del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018