Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28273 del 06/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 967/2015 proposto da:

L.V.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE RAIA ed ORNELLA GAMBINO;

– ricorrente –

contro

B.I., rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO DI BENEDETTO, giusta procura notarile Rep. n. ***** in *****

per Notaio Dott.ssa E.E.; elettivamente domiciliata presso l’Avv. RENATO CARCIONE;

– resistente con procura –

e contro

B.L., B.F., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 770/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN. OSSERVA la lite risulta afferente a dedotta simulazione del contratto di compera-vendita di quota parte di immobile da parte di B.F., debitore dell’impugnante, ai fratelli, sicchè la lite venne proposta contro tutte le parti interessate al contratto;

dall’esame degli atti risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato a tutte le parti del procedimento di gravame, ma in relazione a B.F. non risulta depositata la cartolina di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta;

che dei resistenti s’è costituito solamente B.I.;

appare necessario, ai fini della corretta instaurazione del completo contraddittorio, che parte ricorrente depositi la prova dell’eseguita notificazione anche a B.F., ovvero in difetto provveda, entro il termine perentorio assegnato da questa Corte, ad effettuare nuova regolare notifica a B.F..

P.Q.M.

Assegna a parte ricorrente termine perentorio di giorni sessanta – 60 – dalla comunicazione di questa Ordinanza da parte della Cancelleria per depositare la cartolina di ricevimento attestante l’effettuazione della regolare notifica ovvero, in difetto, per provvedere a notificare a B.F. il ricorso per cassazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte interessata ed alla parte costituita.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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