LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11658/2018 proposto da:
P.A., RICORSO NON DEPOSITATO AL 26/04/2018;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COLOGNO MONZESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA ARIGO’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3381/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorso proposto da P.A., notificato il 27/2/2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 26/4/2018.
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 423,00 per spese, oltre Iva e Cpa.
Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Cologno Monzese, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre Euro 423,00 per spese, oltre Iva e Cpa.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018