LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2396-2018 proposto da:
D.V.M., RICORSO NON NOTIFICATO;
– ricorrente –
contro
M.M.A., R.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 405/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
CHE:
D.V.M. proponeva ricorso nei confronti di M.M.A. e R.A., nella qualità di eredi di M.B., avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Taranto aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado di rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti di M.B., titolare della ditta MA. BEN. confezioni, per la corresponsione di emolumenti vari (per t.f.r., salario non corrisposto, differenze retributive), che assumeva maturati in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il predetto;
la controparte non si è costituita in giudizio;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
CHE:
in mancanza di costituzione di parte convenuta e in difetto di prova della notifica del ricorso, nonchè della produzione, unitamente al ricorso, della copia della sentenza impugnata, a mente del disposto di cui all’art. 369 c.p.c., lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in ordine alle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera di parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018