LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10909-2017 proposto da:
FRATELLI S. SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA ARMOSINO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BECCARIA 29, Presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrente –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDONMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 773/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO Luigi.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.1.2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato decaduta Fratelli S. s.p.a. dai benefici di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, in ragione della tardività della richiesta di rimborso;
che avverso tale pronuncia Fratelli S. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di Fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per avere la Corte di merito attribuito carattere perentorio al termine Fissato per la presentazione della richiesta di rimborso del 90% dei contributi e dei premi versati da parte dei soggetti che avevano subito danni a causa degli eventi alluvionali piemontesi del 1994;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per avere la Corte territoriale esteso la disciplina della decadenza anche ai soggetti che intendevano fruire dei benefici di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, mediante richiesta di rimborso dei contributi e premi versati;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, aret. 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione agli artt. 2033,2934,2943 e 2946 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’istituto della ripetizione dell’indebito e la relativa disciplina della prescrizione;
che i motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata;
che questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione. delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, citiamo quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (cfr. Cass. n. 12603 del 2016, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. un. 24988 del 2016 e 20740 del 2018);
che altrettanto consolidato è il principio secondo cui il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce nondimeno un termine di decadenza di ordine pubblico, tutelando l’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è corrano ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati Europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione Europea per controllarne l’osservanza (cfr. Cass. n. 24933 del 2016, espressamente richiamata da Cass. n. 20740 del 2018, cit.);
che del pari consolidato è il principio secondo cui l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (così, espressamente, Cass. nn. 24933 e 24998 del 2016);
che, sulla scorta dei superiori principi, si è precisato che i benefici disposti dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, per i soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994, non sono soggetti alla riapertura dei termini prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, atteso che tale disposizione concerne soltanto i beneficiari della regolarizzazione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, vale a dire i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 (cfr. (Cass. nn. 24933 e 24988 del 2016, nonchè Cass. n. 20740 del 2018, già citt., che hanno espressamente disatteso il contrario avviso espresso da Cass. un. 6685 e 6686 del 2015);
che, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 6106 del 2018 di questa Sesta sezione civile, si è infine chiarito che su tale complessiva disciplina non hanno inciso le disposizioni di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 771-774, non avendo esse introdotto modifiche alla precedente normativa ne avendo la finalità di interpretarla autenticamente ma riferendosi alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione della Commissione UV, 2016/195 (Cass. nn. 20740 e 21708 del 2018);
che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va conclusivamente rigettato;
che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della straordinaria complessità della disciplina e, in specie, del ius superveniens che ha dato luogo all’ordinanza interlocutoria n. 6106 del 2018, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018