LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 8902-201 7 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RADIO LATTEMIELE SCARL, EQUITALIA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3604/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 16/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. Enrico MANZON e disposta la motivazione semplificata.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 9 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 642/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia che aveva accolto il ricorso della Radio Lattemiele soc. coop. a r.l. contro l’avviso di intimazione per II.DD. ed IVA 2003. La CTR osservava in particolare che il mancato deposito della ricevuta della spedizione postale del gravarne agenziale, contestualmente alla costituzione dell’appellante, ne causava appunto l’inammissibilità.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati società contribuente ed agente della riscossione non si sono difesi.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 53, comma 2, art. 156 c.p.c., art. 2699c.c., poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso contestualmente alla costituzione in secondo grado, implicitamente ritenendo irrilevante il deposito del relativo avviso di ricevimento.
La censura è fondata.
Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso) di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
Constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 5 giugno 2012 (sentenza appellata depositata 5 dicembre 2011 e non notificata; termine semestrale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis) e che dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello risulta asseverato – secondo lo standard probatorio indicato dalle SU (nel caso di specie: data apposta a latere della sottoscrizione del ricevente; timbro postale) – che lo stesso è stato spedito e ricevuto dal destinatario appunto il 5 giugno 2012 e perciò tempestivamente; ancora rilevato in fatto che vi è certificazione della segreteria della CTR che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante si è costituito il 18 giugno 2012 con contestuale deposito di detto A.R. e che pertanto anche la costituzione dell’appellante è tempestiva, risulta dunque evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018