LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3349/2017 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINA ROSSI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 281/2016 della CORTE D’EPPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 25.10.2016, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da R.A. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato richiesto il pagamento di contributi omessi in danno di lavoratori dipendenti formalmente inquadrati con contratto a progetto;
che avverso tale pronuncia R.A. proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che e stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato all’INPS, per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito di applicazione del D.L. n. 195 del 2016, art. 6 (conv. con L. n. 225 del 2016);
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. da ult. Cass. n. 3971 del 2015);
che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che, in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del cit. D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018);
che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018