LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4084-2017 proposto da:
MANAGER D’OGGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rom, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato OTTAVIO BASSO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRFEVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) S.P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 703/2016 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 02/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 2.9.2016, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Manager d’oggi s.r.l. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto, tra l’altro, somme per contributi omessi in danno di lavoratori suoi dipendenti;
che avverso tale pronuncia Manager d’oggi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS, anche quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;
che e stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 7697 c.c. e dei principi in tema di valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi in sede ispettiva per avere la Corte di merito ritenuto che la pretesa creditoria dell’istituto potesse considerarsi provata in relazione al tenore delle dichiarazioni rese dai lavoratori durante l’ispezione amministrativa;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 420,437 e 210 c.p.c. per non avere la Corte territoriale dato ingresso alla prova testimoniale e alla richiesta di esibizione documentale sul presupposto che si trattasse di istanze istruttorie relative a motivi di doglianza non fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui una violazione dell’art. 2697 c.c. censurabile per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando l’oggetto della censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che invece è sindacabile in sede di legittimità entro i limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. da ult. Cass. n. 13395 del 2018);
che, nella specie, il motivo di ricorso incorre nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato in termini di violazione dell’art. 2697 c.c., si appunta in realtà sulla valutazione che la Corte di merito ha condotto delle risultanze istruttorie, in specie delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva: che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, che lamenti vizi nell’accertamento di fatto compiuto dal secondo giudice, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e di dimostrare che esse sono tra loro diverse, derivandone altrimenti l’inammissibilità del motivo (Cass. nn. 5528 del 2014, 19001 e 26774 del 2016);
che, difettando il ricorso di tale espressa allegazione e dimostrazione, le doglianze di cui al primo motivo vanno dichiarate inammissibili;
che parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che parte ricorrente assume essere differente rispetto a quanto ricostruito dalla Corte territoriale a pagg. 6-7 dell’impugnata sentenza, non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nelle parti all’uopo essenziali, così contravvenendosi al principio secondo cui, qualora venga denunciato un error in procedendo, il potere-dovere di questa Corte di esaminare gli atti processuali non esime la parte dall’onere di indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19410 del 2015, 11738 del 2016, 2771 del 2017);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna pane ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018