Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28314 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6709/2017 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, MAURIZIO MARAZZA;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ARPINO;

– controricorrente –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2068/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della CAUSA svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.9.2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui interessa, aveva ritenuto che l’accordo sindacale del 31.10.2008, relativo al trattamento da applicare al personale già dipendente di imprese del Gruppo Alitalia, dovesse interpretarsi nel senso che per “trattamento economico corrispondente a quello previsto per il numero di anni di anzianità riconosciuti presso ciascuna azienda del Gruppo Alitalia al momento della cessazione del rapporto” dovesse intendersi quello corrispondente all’anzianità giuridicamente attribuibile, ivi inclusa quella riveniente dalla declaratoria giudiziale di nullità di un contratto a termine precedentemente stipulato tra una di tali aziende e un lavoratore, condannando conseguentemente Alitalia – Compagnia Aerea Italiana s.p.a. a corrispondere a S.F. le relative differenze retributive;

che avverso tale pronuncia CAI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che S.F. ha resistito con controricorso;

che Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria è rimasta intimata;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362,1230 e 1235 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che la clausola negoziale dianzi menzionata non avesse portata novativa e dovesse interpretarsi nel senso di attribuire rilievo all’anzianità non solo concretamente riconosciuta, ma altresì riconoscibile al lavoratore;

che il motivo è da reputarsi inammissibile, vuoi perchè l’accordo sindacale del 31.10.2008 non è stato integralmente trascritto nel ricorso per cassazione, nè si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe attualmente reperibile, in violazione del principio di specificità del ricorso (cfr. in tal senso tra le tante Cass. nn. 11886 del 2006 e 6937 del 2010), vuoi perchè si risolve nella prospettazione di un diverso significato da attribuire alla volontà delle parti stipulanti, così contravvenendo al principio secondo cui, potendo l’interpretazione del contratto essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, quando di una clausola negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra, non potendo ravvisarsi alcuna violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in base al semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale (cfr. da ult. Cass. n. 11251 del 2018);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza e con distrazione come da richiesta del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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