LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11813/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Silex Mineraria Srl in liquidazione, nonchè i soci O.M. e A.P., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio e Giuseppe Rappazzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via XX Settembre n. 3, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 27/02/11, depositata il 18 marzo 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2018 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’Avvocato dello Stato Z.P. per l’Agenzia delle entrate che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’Avv. Fabrizio Cipollaro per i contribuenti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Silex Mineraria Srl nella dichiarazione presentata nel 1998 chiedeva a rimborso un credito Iva per il 1997. L’Amministrazione finanziaria, a fronte di nuova richiesta inviata con raccomandata del 4 giugno 2003, negava il rimborso opponendo il decorso del termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e la mancata utilizzazione del modello VR, diniego che veniva impugnato dalla società contribuente, in liquidazione.
Il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR della Lombardia.
L’Agenzia delle entrate, evocando in giudizio anche i soci, ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso, poi illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ infondata, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità del ricorso per tardività atteso che:
1.1. la sentenza è stata pubblicata in data 18 marzo 2011;
1.2. l’Agenzia delle entrate ha avviato in data 3 maggio 2012 e, quindi, tempestivamente – una prima notifica del ricorso, andata a buon fine nei confronti dei soci e con mancata consegna (in data 8 maggio 2012) nei confronti della società in liquidazione;
1.3. quest’ultimo atto è stato inviato presso il domiciliatario in appello e la ragione della mancata notifica – per come risulta dall’avviso di ricevimento – è “per irreperibilità del destinatario trasferito”;
1.4. l’Agenzia delle entrate, alla quale veniva restituito l’atto, provvedeva a effettuare nuove ricerche (che, peraltro, attestavano l’invarianza dell’originario recapito) e, quindi, in data 6 giugno 2012 riattivava il procedimento di notifica, che andava a buon fine.
1.5. Ne deriva, in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016, la tempestività dell’impugnazione atteso che il mancato positivo esito della prima notifica non è imputabile al notificante, che si è attivato con immediatezza per riattivare il procedimento notificatorio, e, con tempestività (senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.), ha posto in essere gli atti necessari al suo completamento.
2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per inammissibilità e/o improponibilità della domanda per insussistenza della capacità processuale in capo alla società Silex Mineraria Srl.
L’Agenzia delle entrate, in particolare, rileva che la società già al momento della proposizione della domanda giudiziale, doveva considerarsi soggetto estinto poichè in liquidazione giudiziaria dal 20 giugno 1997, con attività cessata dal 28 novembre 2005 atteso il deposito, dal precedente 23 novembre, del bilancio finale di liquidazione, irrilevante la formale omessa cancellazione dal registro delle imprese.
2.1. Il motivo, pur ammissibile ancorchè proposto per la prima volta in cassazione, riguardando il profilo, suscettibile di esame d’ufficio, della legittimazione attiva, è infondato.
2.2. La fattispecie, alla luce della prospettazione dell’Ufficio che colloca l’evento estintivo nel 2005, è regolata dall’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4.
La nuova disposizione ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Sez. U, n. 4060 del 22/02/2010), in mancanza della quale, dunque, la società, seppur inattiva, continua ad esistere.
2.3. Ne deriva la legittimità dell’originaria impugnazione da parte della società contribuente, mentre, per contro, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso i soci in quanto privi di legittimazione passiva.
3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 “anche nel caso del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30”: non è sufficiente l’esposizione della richiesta di rimborso nella dichiarazione annuale, ma, invece, è necessaria una apposita dichiarazione, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis, con la presentazione del modello VR entro il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
3.1. Il motivo è infondato.
La statuizione del giudice d’appello è pienamente conforme al consolidato e ripetuto principio affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di Iva, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso” (Cass. n. 4559 del 22/02/2017; Cass. n. 19115 del 28/09/2016; Cass. n. 20255 del 09/10/2015; Cass. n. 20678 del 01/10/2014; Cass. n. 15229 del 12/09/2012; Cass. n. 7684 del 16/05/2012; dovendosi considerare superati i più risalenti precedenti contrari di cui Cass. n. 18915 e 18920 del 16/09/2011).
4. Il ricorso va quindi respinto e le spese regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso O.M. e A.P.; rigetta il ricorso avverso la società Silex Mineraria Srl in liquidazione. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore dei contribuenti, che liquida in complessivi Euro 5.250,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018