Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28343 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5928/12 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lodovico Valsecchi del foro di Bergamo e dall’avv. Alessio Petretti del foro di Roma, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Degli Scipioni n. 268/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/66/11 emessa in data 22/11/2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, depositata in data 7/2/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18/9/2018 dal Consigliere Dott. Andreina Giudicepietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Francesca Regotelli, per delega dell’avv. Alessio Petretti, per la società controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi avverso il Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 39/66/11 emessa in data 22/11/2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, depositata in data 7/2/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa degli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio riprendeva a tassazione, per le annualità 1999 e 2000, costi ritenuti non inerenti ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, per la genericità delle prestazioni indicate nelle fatture e per la sproporzione rispetto agli ulteriori costi di impresa, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore di controparte.

Con la sentenza impugnata la C.T.R. della Lombardia ha ritenuto che “la presunta genericità delle prestazioni previste nei contratti, peraltro meglio precisate in una perizia tecnica,” e “l’ipotesi che il trasferimento dei costi” (dalla ditta individuale di N.G. alla società ***** s.r.l., di cui lo stesso G.N. era socio di maggioranza) “fosse finalizzato a normalizzare la contabilità di entrambe le aziende sono tesi del tutto indimostrate e contrarie alla logica dei fatti”, atteso che “il trasferimento di utili da una società di capitali, quali la *****, ad una ditta individuale, quale la G., avrebbe comportato l’applicazione di un’aliquota maggiore” per il calcolo delle imposte sui redditi.

Inoltre, secondo i giudici di appello, “per quanto riguarda la presunta evasione I.v.a., va precisato che l’I.v.a. a credito di una parte corrispondeva all’I.v.a. a debito dell’altra società, con conseguente neutralità dell’imposta per le operazioni in questione”.

2. L’Agenzia ricorrente censura la sentenza della C.T.R. sotto il profilo della violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 2697 c.c.) e dell’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso dell’inerenza dei costi a finalità aziendali della ***** s.r.l..

3. Il Fallimento della società ***** resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. aveva ritenuto che fosse onere dell’amministrazione dimostrare la non inerenza dei costi e non del contribuente dimostrarne l’inerenza, a seguito delle contestazioni dell’Ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la C.T.R. aveva ritenuto che fosse sempre detraibile l’Iva sugli acquisti, indipendentemente dal requisito dell’inerenza dell’acquisto stesso all’attività d’impresa, in quanto all’Iva a debito per una parte corrisponde l’Iva a credito per l’altra parte.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura l’omessa o l’insufficiente motivazione del giudice di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo e controverso dell’inerenza dei costi oggetto delle riprese a tassazione da parte dell’Ufficio.

1.2. Ragioni di priorità logica impongono la trattazione del terzo motivo, che è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del primo e del secondo.

1.3. Come si è già osservato “in tema di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi incombe al contribuente” (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 9818 del 13/05/2016; Sez. 5, Sentenza n. 5079 del 28/02/2017).

Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente avesse dedotto costi esistenti ed inerenti all’attività di impresa, in relazione a prestazioni che risultavano dal contratto tra la società e la ditta individuale G. e la perizia di parte.

La motivazione del giudice di appello, però, a fronte delle specifiche contestazioni dell’Amministrazione, che ha evidenziato la genericità della descrizione delle prestazioni contenuta nel contratto e l’impossibilità di risalire alla natura delle stesse in base alla perizia, appare carente in ordine all’individuazione degli elementi in base ai quali la C.T.R. ha ritenuto che la società contribuente avesse fornito la prova dell’inerenza delle prestazioni stesse all’attività di impresa.

Invero, l’Ufficio ha evidenziato che, nelle fatture relative ai costi portati in deduzione dalla società, si legge che gli importi vengono versati alla ditta G. per “assistenza logistica, tecnica e commerciale”, “come da contratto del 20/11/1996”. Secondo l’Amministrazione tali indicazioni non consentono di risalire alla effettiva natura delle prestazioni, poichè la ditta individuale non svolge attività di tipo logistico, ma effettua lavori di meccanica per conto terzi; inoltre, il contratto richiamato dalle parti non specifica l’oggetto delle prestazioni e prevede un compenso molto inferiore a quello riportato complessivamente nelle fatture. Anche la perizia di parte, secondo l’Ufficio, non contribuisce a chiarire la natura delle prestazioni, perchè, al di là delle valutazioni del tecnico, essa allega quale unica documentazione gli estratti dei libri di ammortamento, inidonei allo scopo, e non indica altre fonti dei dati esposti.

Essendo onere della società contribuente dimostrare la natura delle prestazioni cui si riferiscono le fatture, ai fini della prova dell’inerenza dei costi all’attività di impresa, la motivazione del giudice di appello, a fronte delle specifiche contestazioni dell’Amministrazione, è carente in ordine agli elementi in base ai quali ha tratto il convincimento che il contribuente abbia assolto al proprio onere probatorio.

Il terzo motivo di ricorso va, quindi, accolto, con conseguente assorbimento del primo e del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbiti il primo ed il secondo motivo di ricorso, in accoglimento del terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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