Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28350 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17967/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

P.R. CONTROSOFFITTI s.r.l., rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Nunzio Lanteri;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 66/34/10 depositata il 17/05/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 8/5/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a un unico motivo. La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;

– con il solo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 27 e D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuto tempestivi i versamenti dell’IVA effettuati dopo il giorno 16 del mese successivo alla liquidazione IVA, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla liquidazione.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è fondato;

– questa Corte, con orientamento costante che in questa sede ritiene di ulteriormente confermare (Sez. 5, Sentenza n. 15636 del 24/07/2015), ritiene che in materia d’IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta, atteso che del D.P.R. n. 100 del 1998, stesso art. 1,comma 4, prevede espressamente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell’imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento;

– ne deriva la fondatezza del ricorso, non avendo la CTR fatto corretta applicazione delle disposizioni di legge rilevanti;

– peraltro, non risultando necessari accertamenti o valutazioni di fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente introduttivo del presente giudizio, ferma restando la rinuncia (che è in atti) da parte del Fisco a parte della pretesa;

nella particolarità della vicenda processuale, consistono le ragioni che consentono di compensare le spese di ogni fase di grado.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente dando atto che la cartella nella parte relativa al recupero del credito di imposta sugli incrementi occupazionali è stata oggetto di rinuncia alla pretesa. Compensa le spese di ogni fase di grado.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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