LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25679/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
O.P., rappresentato e difeso giusta delega a margine del controricorso dall’avv. Claudio Preziosi, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA ETR s.p.a.
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. Distaccata di Salerno, n. 347/5/10 depositata il 11/10/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 8/5/2018 dal consigliere Dott. Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente, annullando il l’atto impugnato;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente;
– nel ricorso si duole con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis in combinato disposto con il D.L. n. 185 del 2008, art. 32 comma 7 convertito in L. n. 2 del 2009 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver erroneamente la CTR ritenuto che per il recupero coattivo delle somme dichiarate e non versate come esposte nelle dichiarazioni per i periodi di imposta 2000 e 2001 oggetto di istanza di condono ex L. n. 289 del 2002, respinta con provvedimento di diniego – l’Erario avrebbe dovuto agire con lo strumento dell’avviso di accertamento, anzichè con la procedura di cui alle norme sopra riportate, relative al controllo c.d. formale della dichiarazione;
– con il secondo motivo parte ricorrente denuncia insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 non avendo la CTR motivato in ordine al fatto che l’atto impugnato (cartella di pagamento emessa per IVA 2000 e 2001) era fondato sul diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis per omesso e/o tardivo versamento delle somma indicate in dichiarazione e non versate, ulteriormente dovute in quanto al contribuente non era stato consentito, in difetto dei requisiti, l’accesso alla disciplina condonistica;
RITENUTO
che:
– Va preliminarmente affrontata e risolta la questione posta dal controricorrente relativamente all’eccezione di giudicato interno che riguarderebbe l’iscrizione a ruolo n. 2006/15007 relativa al recupero del credito d’imposta per agevolazione sul gasolio;
– Tal questione è infondata, poichè dalla lettura del ricorso per cassazione si evince che alla pag. 4 del medesimo si fa riferimento espresso al fatto che parte ricorrente ritiene la sentenza censurabile anche nella parte fa riferimento a “presunti recuperi del credito d’imposta da gasolio”;
– E’ quindi chiaro in ricorso come l’intenzione del ricorrente sia quella di colpire con l’impugnazione anche tal profilo della pronuncia di seconde cure;
– Quanto al primo motivo, esso è fondato; questa Corte ha ritenuto che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14878 del 20/07/2016) in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nella L. n. 289 del 2002, art. 16in tema di definizione delle liti pendenti), l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida ma può procedere, in forza dell’atto impositivo, direttamente all’ iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono;
– il secondo motivo è assorbito nel primo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018