LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16594/2016 proposto da:
AUTOVILLA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Comm. V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FRANCHINA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ACCEDO SPA, in persona del Responsabile Centro recupero Crediti Consumo Avv. T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI POGGIO S. LORENZO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA SANTOSTEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICA BITELLI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
NEOS FINANCE SPA, INTESA SAN PAOLO SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2325/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato ALESSIA SANTOSTEFANO per delega.
FATTI DI CAUSA
1. La società Autovilla S.p.a. in liquidazione ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 2325/15 del 28 maggio 2015 della Corte di Appello di Milano, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 2825/10 del 3 novembre 2010, resa dal Tribunale di Monza – ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo già conseguito dall’odierna ricorrente, condannandola alla restituzione, in favore della società Neos Finance S.p.a., della somma di Euro 59.079,90, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo effettivo.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver stipulato, in data 7 ottobre 2003, una convenzione con la società Finemiro Leasing S.p.a. – che ha assunto successivamente la denominazione di Neos Finance S.p.a. (d’ora in poi, “Neos”), per poi divenire, all’esito di varie vicende societarie, Accedo S.p.a. – in forza della quale si impegnava ad offrire ai propri clienti, acquirenti di autoveicoli, i finanziamenti erogati dalla predetta società, e ciò in cambio di un compenso ordinario (determinato in misura proporzionale all’ammontare dei suddetti finanziamenti), nonchè di un compenso straordinario, denominato “rappel”, riconosciuto al raggiungimento di un determinato volume nei menzionati finanziamenti.
Nel rammentare che tale accordo ha ricevuto puntuale esecuzione negli anni 2004, 2005 e 2006, l’Autovilla evidenzia che, quanto all’anno 2007, essa ebbe a richiedere a Neos – nell’accettare la proposta relativa al compenso ordinario – di migliorare l’offerta riguardante il “rappel”.
Rivelatesi infruttuose le trattative all’uopo instauratesi tra le parti, l’odierna ricorrente – sulla base di fattura n. ***** – richiedeva e conseguiva decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 50.000,00, a titolo di acconto “rappel” del 30 giugno 2007, come da convenzione corrente tra le parti.
Opposto da Neos il decreto ingiuntivo, il Tribunale di Monza all’esito del giudizio ex art. 645 c.p.c. – revocava lo stesso, sul rilievo che il pagamento del “rappel” risultava concordato dalle parti di anno in anno, mancando la prova, quanto al 2007, che esse avessero raggiunto un accordo in tal senso.
Riferisce, inoltre, Autovilla di avere emesso ulteriore fattura (*****) per Euro 40.763,34, a titolo, questa volta, di saldo. “rappel” al 31 dicembre 2007 come da convenzione, sicchè Neos incardinava altro giudizio, sempre innanzi al Tribunale di Monza, volto all’accertamento che nulla da essa fosse dovuto in relazione al titolo azionato. All’esito di detta controversia, l’adita autorità giudiziaria – con sentenza n. 2973/10 del 15 novembre 2010, passata in giudicato il 10 gennaio 2011 – respingeva tale domanda di accertamento negativo, ritenendo che Neos non avesse assolto l’onere di provare “di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti di Autovilla”, prendendo atto, altresì, della rinuncia di Autovillla alla domanda riconvenzionale relativa al pagamento del suddetto importo di Euro 40.763,34.
Deduce, inoltre, l’odierna ricorrente di aver ottenuto un ulteriore provvedimento monitorio (diverso, dunque, da quello che si pone all’origine del presente giudizio), con cui conseguiva – dal Tribunale di Monza – l’ingiunzione indirizzata a Neos di pagargli proprio l’importo di Euro 40.763,34, in forza della citata fattura *****, a titolo di saldo “rappel” 2007, provvedimento opposto dall’intimata ai sensi dell’art. 645 c.p.c., con domanda inizialmente accolta dal medesimo Tribunale (sentenza n. 1353/11 del 5 maggio 2011), la cui decisione era, però, riformata dalla Corte milanese (sentenza n. 2840/15 del 30 giugno 2015), sul presupposto dell’intervenuto passaggio in giudicato della già citata sentenza del Tribunale monzese (n. 2973/10 del 15 novembre 2010) intervenuta all’esito dell’azione di accertamento negativo esperita da Neos in ordine alla debenza del saldo “rappel” per l’anno 2007.
Ciò premesso, Autovilla rammenta di aver invocato siffatto “giudicato esterno” (relativo, come detto, al saldo “rappel” 2007) anche nel proporre appello avverso la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo all’acconto “rappel” per la medesima annualità (ovvero quello che si pone all’origine del presente giudizio), vedendosi respingere, però, il gravame dalla Corte meneghina con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso Autovilla, sulla base di un unico motivo.
3.1. In particolare, si ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., contestandosi la decisione del giudice di appello laddove ha escluso che la sentenza, passata in giudicato, di rigetto della domanda di accertamento negativo dell’esistenza di ragioni debitorie di Neos verso Autovilla, potesse fare stato nel presente giudizio. Decisione, questa della Corte meneghina, fondata sul duplice rilievo che la pronuncia richiamata come preteso giudicato esterno riguardava il secondo (e non il primo) semestre dell’anno 2007, ed inoltre che al rigetto di tale domanda non aveva corrisposto l’accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento proposta da Autovilla, in quanto rinunciata.
La pretesa erroneità di tali assunti viene argomentata sulla base dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, si osserva che il giudicato esterno è ipotizzabile in presenza di un accertamento compiuto in ordine ad una situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale, che sia comune a due cause. In altri termini è sufficiente, perchè in un giudizio possa invocarsi l’autorità di un giudicato esterno, che tra le due controversie sussista identità di soggetti, di titolo dell’azione e del bene della vita che ne forma oggetto, a prescindere, invece, dal tipo di sentenza adottato, essendosi anche precisato che “l’accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza, anche se dipendente da una situazione di prova mancante o insufficiente” (come nel caso di specie), “costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della domanda tra le stesse parti”.
Ne conseguirebbe, pertanto, l’erroneità degli assunti fatti propri dalla Corte di Appello di Milano.
4. Ha resistito, con controricorso Neos, per chiedere il rigetto dell’avversaria impugnazione.
5. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni.
5.1. In particolare, la ricorrente ha rilevato l’intervenuto passaggio in giudicato – per effetto dell’ordinanza di questa Corte n. 19507 del 4 agosto 2017 – pure della sentenza 2840/15 del 30 giugno 2015 della Corte di Appello di Milano (ovvero quella che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Monza n. 1353/11 del 5 maggio 2011, di accoglimento dell’opposizione al provvedimento monitorio con cui era stato ingiunto a Neos il pagamento di Euro 40.763,34, a titolo di saldo “rappel” 2007).
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
6.1. Al riguardo, va innanzitutto, chiarito quale sia la portata della sentenza del Tribunale di Monza n. 2973/10 del 15 novembre 2010, divenuta irretrattabile il 10 gennaio 2011, sentenza il cui esame è ammissibile da parte di questa Corte anche in relazione alla sua parte motiva (Cass. Sez. Un., sent. 28 novembre 2011, n. 24664, Rv. 600071).
Essa, come detto, concerne il credito di Euro 40.763,34, vantato da Autovilla in relazione al saldo del “rappel” per la medesima annualità, 2007, cui si riferisce anche il credito oggetto del presente, giudizio – di Euro 50.000,00 – per l’acconto.
Ciò detto, reputa questa Corte che siffatta pronuncia esplichi efficacia di “giudicato esterno”, risultando idonea a comprovare che la debenza, da parte di Neos (e per essa, ormai, di Accedo S.p.a.), anche di tale ulteriore importo in favore di Autovilla, non fosse subordinata alla necessità di una pattuizione specifica, in aggiunta alla convenzione del 7 ottobre 2003.
Erronea è, infatti, la conclusione di segno contrario alla quale è pervenuta la Corte milanese.
Invero, occorre – al riguardo – muovere dalla constatazione che è certamente corretto l’assunto (sul quale insiste l’odierna contoricorrente) secondo cui, qualora “l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass. Sez. 2, sent. 15 febbraio 2007, n. 3374, Rv. 595605-01).
Sotto questo profilo, dunque, non potrebbe farsi discendere in via automatica – come invece ipotizza l’odierna ricorrente – dalla irrettattabilità, ex art. 324 c.p.c., del rigetto della domanda di accertamento negativo, proposta da Neos, l’esistenza di un giudicato ex art. 2909 c.c., in ordine al credito azionato da Autovilla.
Nondimeno, la sentenza suddetta non si è limitata al mero rigetto della domanda di accertamento negativo di Neos, ma ha positivamente accertato il fatto costitutivo della pretesa creditoria di Autovilla relativa al “rappel” per l’anno 2007, giacchè ha ritenuto “smentita l’asserzione di Neos circa la necessità di un apposito accordo sottoscritto o concluso tra le parti” al quale fosse subordinata la necessità di liquidazione di tale provvigione.
Sotto questo profilo, dunque, trova applicazione il principio secondo cui, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause” (nella specie, il “punto fondamentale” concernendo la supposta necessità che il pagamento del “rappel”, per l’anno 2007, fosse subordinato al raggiungimento di un accordo specifico, aggiuntivo rispetto alla convenzione del 7 ottobre 2003 corrente tra le parti), “formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse” (nella specie, la debenza del saldo, oltre che dell’acconto, sempre per l’anno 2007) “da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. Sez. 5, sent. 4 agosto 2000, n. 10280, Rv. 539208-01; in senso conforme, “ex multis”, Cass. Sez. 6-5, ord. 5 marzo 2013, n. 5478, Rv. 625620-01; Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2013, n. 24433, Rv. 628862-01).
In modo ancor più specifico, è stato di recente affermato che “il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall’art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto” (nel caso “de quo”, la non necessità di specifica pattuizione aggiuntiva, per la liquidazione dell’intero “rappel” per l’anno 2007) “che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia, precludendo l’esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l’azione ivi dispiegata abbia identici elementi costitutivi” (Cass. Sez. 3, ord. 20 aprile 2017, n. 9954, Rv. 64385601).
6.2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, affinchè, conformandosi a siffatto principio di diritto, valuti se l’importo suddetto di Euro 40.763,34 sia dovuto a titolo di saldo “rappel” per l’anno 2007, provvedendo anche sulle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la decisione di merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018
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