LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26485-2017 R.G. proposto da:
D.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIZZA GENTILE, DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CALONZI, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO ROBERTO EUFORBIO;
– ricorrente –
contro
F.M., F.R.;
– intimati –
Contro
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. TRAVERSARI 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BERARDINO CIUCCI;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – D.A.F. ha proposto regolamento di competenza – illustrato da successiva memoria – avverso l’ordinanza del Tribunale civile ordinario di Rieti, in data 18 ottobre 2017, che dichiarava la propria incompetenza in favore della competenza della Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale di Rieti in relazione alla causa promossa dallo stesso D.A. contro F.M., F.R. e T.A., per sentir riscattare in proprio favore la proprietà dei fondi rustici e montani siti nel Comune di Borbona trasferiti dai F. al T. nonostante esso attore ne fosse affittuario agrario sin dal 2005.
2. – Il Tribunale civile ordinario di Rieti si riteneva incompetente per materia in quanto, a fronte dell’azione di riscatto di fondo rustico nei confronti dell’acquirente, quest’ultimo aveva proposto, a sua volta, domanda riconvenzionale per l’accertamento, con efficacia di giudicato, dell’inesistenza del contratto di affitto agrario, che attraeva l’intera controversia presso il giudice specializzato.
3. – Il ricorrente si duole che, non avendo il T. ottemperato alla condizione di procedibilità di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 46, la domanda riconvenzionale da esso proposta non sarebbe più procedibile e la causa rimarrebbe di competenza del giudice della sezione ordinaria.
4. – Ha depositato memoria difensiva T.A. e non hanno svolto difese gli intimati F.M. e F.R..
5. – Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
6. – Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ove l’affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell’acquirente e lo stessa chieda in via riconvenzionale l’accertamento dell’inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto di competenza del giudice ordinario diventa di competenza della sezione specializzata agraria in quanto a norma dell’art. 34 c.p.c.l’accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto agrario, presupposto del riscatto, attrae l’intera controversia nella competenza del giudice specializzato (Cass. n. 15365/2000, Cass. n. 4870/2005, Cass. n. 13387/2007).
Ciò posto, occorre ribadire che, in materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 46,prima che la causa, per effetto della declinatoria di competenza del giudice preventivamente adito, sia riassunta davanti alla sezione specializzata agraria (Cass. n. 19056 del 2003, Cass. n. 23505/2004, Cass. n. 17011/2015).
La memoria di parte ricorrente non fornisce ragioni per superare gli approdi nomofilattici sopra richiamati, non cogliendo nel segno neppure il (comunque generico) riferimento alla “mediazione”, non trovando applicazione alle cause agrarie la L. n. 28 del 2010.
7. – Il ricorso va, quindi, rigettato e dichiarata la competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Rieti.
8. – L’istante va condannato al pagamento delle spese del presente procedimento, come liquidate in dispositivo, nei soli confronti della parte controricorrente, non avendo gli intimati M. e F.R. svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Rieti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del regolamento di competenza, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018