LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 21277/2014 r.g. proposto da:
VIMAR S.R.L., (p. iva *****), con sede in *****, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.G., e D.S.R. (cod. fisc. *****), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Paolo Di Gravio, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via Piediluco n. 9.
– ricorrenti –
contro
AHLSTROM PACKAGING S.A., (p.iva francese *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;
AHLSTROM SPECIALITIES S.A. (p.iva francese *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;
FALLIMENTO ***** S.R.L. (cod. fisc. *****), in persona del curatore, Dott.ssa L.M.; PB PLASTIC s.a.s. di B.
G. e C. (p.iva *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI depositata il 30/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che la comunicazione telematica dell’avviso della fissazione dell’adunanza camerale del 20 novembre 2018, eseguita, il 31 luglio 2018, nei confronti dell’Avv. Paolo Di Gravio, difensore dei ricorrenti, ha avuto esito negativo (“Aruba Pec s.p.a. – casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”);
rilevato che non si rinvengono in atti gli avvisi di ricevimento attestanti l’esito della notificazione, effettuata tramite il servizio postale, del ricorso introduttivo nei confronti del Fallimento ***** s.r.l. e della BP Plastic s.a.s. di B. G. e C.;
ritenuto, pertanto, che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire l’effettuazione dei conseguenti adempimenti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando ai ricorrenti di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e del presente provvedimento al Fallimento ***** s.r.l. ed alla BP Plastic s.a.s. di B. G. e C., assegnandosi, per il corrispondente adempimento, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della odierna ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018