Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10190 del 11/04/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16562/2015 proposto da:

R.P., rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCO CASELLATI e NICOLA DI PIERO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55;

– ricorrente –

contro

M.L., C.M.L., VETRERIA ARTISTICA COLLEONI s.n.c. di L.M. & c., A.C.T.V. s.p.a. e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza 1533/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 5/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento civile per il risarcimento dei danni proposto nel 2011 da M.L., C.M.L. e la VETRERIA ARTISTICA COLLEONI S.N.C. DI L.M. & C. nei confronti di MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., ACTV S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. e AUTOSPED G. S.P.A., veniva nominato quale C.T.U. il Dott. R.P., il quale, portato a termine l’incarico, presentava la nota spese, individuando – a fronte di un valore di causa di circa Euro 350.000,00 – un compenso di Euro 7.121,30, comprensivo delle spese.

Il G.I., con provvedimento del 16.1.2014, liquidava le competenze del CTU in Euro 2.867,18, riconoscendo 350 vacazioni.

In data 10.2.2014 il Dott. R., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedeva la revoca dell’ordinanza e la determinazione delle proprie competenze in applicazione dei criteri di cui al D.M. 30 maggio 2002, da porre a carico solidale delle parti; a tal fine chiedeva che fosse disposta l’acquisizione del fascicolo di causa. M.L., C.M.L., Vetreria Artistica Colleoni, ACTV s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, contestando la misura del compenso richiesto dal Dott. R. e sostenendo che nella relazione mancava qualsiasi valore a cui ancorare la richiesta.

Con sentenza 1533/2015, depositata in data 5.5.2015, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda del ricorrente condannandolo alle spese di lite.

Avverso detto provvedimento propone ricorso straordinario per cassazione il Dott. R.P. sulla base di quattro motivi; gli intimati M.L., C.M.L., Vetreria Artistica Colleoni, A.C.T.V. s.p.a. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la “Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15”, che regola il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, stabilisce che la competenza spetti al capo dell’Ufficio Giudiziario cui appartiene il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; essendo escluso che il procedimento possa essere trattato da altro Magistrato del Tribunale e a maggior ragione da un Giudice Onorario, come di fatto è avvenuto.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c.”, in ragione della mancata l’acquisizione del relativo fascicolo d’ufficio della causa, che avrebbe confermato che il valore della causa stessa di Euro 350.000,00.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 210 c.p.c. e all’art. 115 c.p.c.”, in quanto il GOT nonostante la suddetta richiesta di acquisizione, con ordinanza del 17.9.2014 aveva ritenuto la causa matura per la decisione, nonostante le controparti non si fossero opposte.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 115 c.p.c. e al D.M. 30 maggio 2002, art. 1”, là dove il GOT riteneva che l’inquadramento corretto ai fini della liquidazione dovesse essere determinato in base all’art. 1 delle tabelle del D.M. 30 maggio 2002 (cioè a vacazione).

2. – In via del tutto pregiudiziale, va rilevato che costituisce principio consolidato che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione determina, nell’ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione (Cass. n. 31072 del 2018), per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche in cassazione (Cass. n. 4739 del 2011).

Al giudizio di opposizione devono, infatti, partecipare tutte le parti del procedimento nel quale è stata svolta l’attività del consulente, in quanto queste potrebbero essere gravate del relativo esborso all’esito dell’eventuale giudizio di merito nel quale le spese dell’accertamento tecnico preventivo vanno liquidate quali spese giudiziali poste a carico della parte risultata soccombente (Cass. n. 11455 del 2015; conf. Cass. n. 23192 del 2012; Cass. n. 24786 del 2010, Cass. n. 15672 del 2005).

Orbene, nella specie, dallo stesso ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qui in esame, (pag. 2) risulta che “il 27 gennaio 2011 M.L. citava in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, Milano Assicurazioni spa e ACTV spa per sentirle condannare al risarcimento danni conseguenti all’incidente (…) a seguito del quale M.L. subiva gravi lesioni con postumi permanenti”; che “il successivo 3 marzo 2011 la Vetreria Artistica Collleoni snc di M.L. e C.M.L. (…) citavano in giudizio (…) le Genarali Assicurazioni spa e l’Autosped G. spa per sentirle condannare al risarcimento danni conseguenti all’incidente (…) a seguito del quale M.L. subiva gravi lesioni con postumi permanenti”; e che “i due procedimenti venivano riuniti ed individuate con il primo”.

Ma a fronte di ciò non risulta che Genarali Assicurazioni e Autosped siano evocate nel presente ricorso straordinario per cassazione, nè che il ricorso stesso sia stato loro notificato.

3. – Pertanto, il provvedimento impugnato (peraltro, senza apparente consapevole scelta del giudicante, impropriamente denominato “sentenza”, pur essendo qulificabile come ordinanza adottata in procedimento proposto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nonchè dell’art. 702-bis c.p.c., giusta il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6, secondo cui, appunto “l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”), deve essere cassato e deve essere dichiarata la nullità dell’intero procedimento, rinviando la causa al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la nullità dell’intero procedimento; rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2019

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