LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25296-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO LUCIANO CELESTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 687/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.C. avverso un avviso di accertamento IRPEF e IVA per l’anno 2007.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR si sarebbe limitata ad avallare i dati contenuti nel ricorso introduttivo, senza alcuna disamina logico-giuridica relativa alle minori rimanenze finali e l’adeguamento allo studio di settore e nonostante le censure dell’Ufficio;
che, col secondo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza avrebbe violato il principio di non contestazione, annullando riprese non contestate dalla parte e, nel contempo, pronunziando su una domanda relativa ad esse che controparte non le aveva devoluto;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, in effetti, di fronte alle deduzioni dell’appellante – di cui dà atto la stessa CTR nella parte narrativa – i giudici di secondo grado hanno riportato una serie di massime di questa Suprema Corte, senza però indicarne il riferimento diretto alla fattispecie, senza spiegare l’adesione (che è risultata così assiomatica) ai valori ammessi dal contribuente e quindi senza dar conto dell’esclusione delle minori rimanenze finali e del mancato adeguamento agli studi di settore;
che, dovendosi accogliere la censura di nullità della sentenza, il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019