Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11918 del 07/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15330-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3324/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta “microzona 1 e 2 del Comune di Lecce”, per la quale era stato effettuato “un riclassamento generalizzato di tutte le unità immobiliari comprese nelle richiamate microzone, attribuendo a ciascuna di esse una classe superiore, ferma restando la categoria catastale”. In particolare la C.T.R. ha ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione, in quanto la motivazione va valutata necessariamente in relazione ai singoli atti di classamento e nella fattispecie si appalesa generica, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, “da risultare meramente apparente e quindi inesistente” poichè “non si dà conto in modo specifico della sussistenza dei presupposti per dar corso alla revisione generalizzata del classamento per tutti gli immobili compresi nelle microzone interessate”.

C.F. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;

che, col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7;

che, col terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, avendo la C.T.R. mancato di considerare che la norma in questione sarebbe volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni, garantendo l’equità fiscale tra i cittadini all’interno di uno stesso Comune e, dunque, avrebbe consentito una revisione generalizzata dei classamenti degli immobili di proprietà.

Il primo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 16 novembre 2017, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass. Sez. 6 – 5. n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione.

Inoltre, l’art. 39, comma 1 bis – aggiunto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1 gennaio 2016 – nella parte in cui prevede “La commissione tributaria dispone la sospensione la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia della cui definizione dipende la decisione della causa”, non sembra evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto alla giurisdizione amministrativa, in particolare del Consiglio di Stato.

Il secondo motivo, nella specie violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ed il terzo motivo, col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, sono infondati.

La L. n. 212 del 2000, art. 7, richiede di indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”, mirando a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa al fine di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (v. ex multis, Cass. n. 25037 del 23710/2017, n. 21532 del 20/09/2013). Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 1238, art. 9, sottraendone l’attuazione alla piena discrezionalità dell’amministrazione competente. In virtù di ciò, ne consegue che suddetta procedura non può sottrarsi dall’applicazione dei parametri previsti in via ordinaria, tutti incidenti complessivamente e comparativamente nella qualificazione della stessa. Pertanto, non può ritenersi motivato congruamente il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, allorchè non siano evincibili, in concreto, gli elementi che hanno inciso sul provvedimento di riclassamento (Cass., sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017).

La Corte Costituzionale, inoltre, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha ribadito la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione, poichè “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

La C.T.R. ha, in definitiva, applicato i predetti principi.

Questo Collegio ritiene di non dare seguito all’orientamento espresso nella sentenza Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di un precedente rimasto isolato;

nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

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