LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16680-2014 proposto da:
P.S., P.G., PA.GI., PA.SI., nella loro qualità di eredi di D.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMUNE di RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato WILMA MARINA BERNARDI della Civica Avvocatura;
– controricorrente –
e contro
HERA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 676/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
– P.S., P.G., Pa.Gi. e Pa.Si. (eredi di D.R.L.) hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna, di rigetto dell’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva a sua volta rigettato la domanda di usucapione proposta dalla dante causa degli attuali ricorrenti contro il Comune di Rimini;
– la corte d’appello ha riconosciuto che il bene non poteva costituire oggetto di usucapione, in quanto facente parte del patrimonio indisponibile di un ente territoriale, trattandosi di bene espropriato per la realizzazione di un’opera pubblica (impianto di depurazione);
– essa ha riscontrato che nella specie ricorrevano ambedue i presupposti di siffatta appartenenza, sia l’atto amministrativo di destinazione del bene all’uso pubblico, sia la concreta destinazione del bene al medesimo fine;
– la corte ha quindi ritenuto assorbita l’ulteriore questione, proposta dagli appellanti, della ricorrenza nella specie del possesso utile per l’usucapione;
-il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi, cui il Comune di Rimini ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo denuncia l’errore commesso dalla corte d’appello nel non avere considerato che, ai fini di riconoscere l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile, non basta l’esistenza di un atto amministrativo che esprima la volontà dell’ente di imprimere al bene stesso una destinazione a servizio pubblico, ma occorre che a tale volontà faccia seguito l’effettiva destinazione della res al medesimo fine;
– il motivo è infondato;
– la corte ha fatto esattamente applicazione di tale principio, puntualmente richiamato nella motivazione della sentenza impugnata;
– è evidente, pertanto, che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, si dolgono della ricostruzione in fatto operata dalla sentenza, là dove la corte di merito ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della effettiva destinazione del terreno all’uso pubblico nella sua intera estensione, compresa la parte rivendicata dagli odierni ricorrenti;
– questa Suprema Corte ha chiarito che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004);
– la censura, pertanto, andava al limite proposta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tramite l’indicazione di fatti, dedotti e non esaminati, che avrebbero imposto una decisione diversa (Cass., S.U., n. 8053/2014);
– al contrario, sotto questo profilo, il motivo di ricorso si esaurisce nel proporre una critica globale della decisione, proponendo una lettura alternativa dei medesimi elementi istruttori valutati dalla corte di merito: ciò in cassazione non è consentito;
– con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui la corte ha ritenuto che le questioni riguardanti il possesso del fondo rimanessero assorbite;
– la censura è infondato;
– infatti, una volta riconosciuto che il bene faceva parte del patrimonio indisponibile, il possesso, seppure provato, non poteva comunque condurre all’acquisto a titolo originario del terreno, questo perchè i beni soggetti al regime del patrimonio indisponile non sono suscettibili di formare oggetto di usucapione della proprietà da parte dei soggetti occupanti (Cass. n. 2962/2012);
– insomma il motivo implica la fondatezza della censura mossa con il motivo precedente, che è stato invece rigettato;
– identica considerazione deve farsi per il terzo motivo, che propone pur sempre questione relativa al possesso, sull’assunto, disatteso dalla corte con decisione non utilmente censurata, che il terreno fosse suscettibile di possesso utile per l’usucapione;
– il quarto motivo denuncia la sentenza nella parte in cui la corte d’appello non ha rilevato l’inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalle controparti;
– il motivo è inammissibile;
– nella sentenza impugnata non si leggono affermazioni riferibili a tale questione, per cui la sentenza doveva essere censurata per omessa pronuncia su uno dei motivi d’appello, restando da aggiungere che “il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico” (Cass. n. 18222/2004);
-con il motivo in esame i ricorrenti si dolgono poi per avere la corte d’appello valutato positivamente l’attendibilità di uno dei testimoni di controparte;
– ma in questo senso è facile rilevare che la censura prelude a un difetto di motivazione, che non è più censurabile in cassazione: cfr. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 applicabile ratione temporis;
-del resto, pure nel vigore della norma previgente, si precisava che “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità” (Cass. n. 25608/2013);
– in conclusione il ricorso è rigettato con addebito di spese;
– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019