Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11968 del 07/05/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12881-2017 R.G. proposto da:

MODINT s.r.l., – p. i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 46/A, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pala che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di ROMA – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, – c.f.

***** – in persona del Prefetto pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 21323/2016 del tribunale di Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso al giudice di pace di Roma la “Modint” s.r.l. proponeva opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22,avverso l’ordinanza – ingiunzione n. *****, con cui il Prefetto di Roma aveva respinto il ricorso amministrativo esperito avverso il verbale n. ***** di accertamento di violazione amministrativa.

Resisteva la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma.

Con sentenza n. 31654/2012 il giudice adito rigettava l’opposizione.

Proponeva appello la “Modint” s.r.l..

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma.

Con sentenza n. 21323/2016 il tribunale di Roma rigettava l’appello.

Evidenziava il tribunale che l’atto di gravame era stato notificato alla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma personalmente e non già nel domicilio eletto dal delegato, costituitosi nel giudizio di primo grado, ossia dal sindaco di Roma Capitale presso l’avvocatura municipale.

Evidenziava che in difetto di costituzione dell’appellata, rimasta contumace, e quindi in difetto di sanatoria della nullità della notificazione ne scaturiva l’inammissibilità dell’appello a motivo dell’avvenuto decorso – a far data dal 5.4.2012, di di pubblicazione della sentenza di primo grado – “del termine semestrale, da reputarsi consumato già alla data della fissazione della prima udienza di comparizione del 31/3/2013” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Evidenziava che doveva pertanto considerarsi del tutto inutile la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione in appello.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Modint” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 330 c.p.c..

Deduce che in prime cure, innanzi al giudice di pace, la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma si era costituita mediante delega al sindaco di Roma Capitale; che nondimeno siffatta delega non poteva esplicare effetti in seconde cure, innanzi al tribunale, sicchè, per tale ragione, aveva notificato personalmente alla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma l’atto di gravame.

Deduce altresì che, pur ad opinare per la nullità – di certo non già per l’inesistenza – della notificazione, il tribunale avrebbe dovuto accordare termine per la rinnovazione della notificazione della citazione d’appello, onde consentirne la sanatoria con effetti ex tunc.

Deduce dunque che e nell’uno e nell’altro caso la declaratoria di inammissibilità del gravame è del tutto illegittima.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Va dato atto previamente della ritualità della notifica del ricorso a questa Corte alla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, che, siccome si è premesso, è rimasta intimata in questa sede e non si è costituita in appello.

Invero il ricorso per cassazione risulta notificato all’Ufficio territoriale del Governo di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, in Roma, alla *****, a mezzo del servizio postale in data 17.5.2017.

Si tenga conto che, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione previsto dalla L. n. 689 del 1981, (è il caso ratione temporis della controversia de qua), nel caso in cui l’amministrazione opposta sia rimasta contumace (si ribadisce che nel caso de quo la Prefettura di Roma non si è costituita in appello) oppure si sia avvalsa, ai sensi di detta legge, art. 23, comma 4, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso per cassazione, in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale (cfr. Cass. 12.5.2016, n. 9770; Cass. (ord.) 7.11.2013, n. 25080).

Del resto, più in generale, questa Corte spiega che, alla parte rimasta contumace nel giudizio “a quo”, la notificazione dell’impugnazione, salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all’atto della notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, – ove il contumace abbia provveduto in tal senso – va effettuata personalmente a norma dell’art. 137 c.p.c., e ss., (cit. art. 330, u.c.), (cfr. Cass. 18.12.2003, n. 19437).

Ciò detto, alla luce dei riferiti insegnamenti n. 9770/2016 e n. 25080/2013 (a tenor del quale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, e nel relativo giudizio di impugnazione, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, commi 2 e 4, in forza delle quali il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti deve essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente ed all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata ed è consentito alle amministrazioni dello Stato di stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, derogano al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, commi 1 e 2; ne consegue che, nei giudizi contro le amministrazioni erariali, non è obbligatoria la notifica all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi, nè, ove l’autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), la notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze) ed in considerazione della costituzione in prime cure, innanzi al giudice di pace, della Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma mediante delega al sindaco di Roma Capitale, si opina – in ordine all’esperito motivo – quanto segue.

Ovvero si opina per la piena validità della notificazione a mezzo del servizio postale, in data 16.11.2012, dell’atto di appello della “Modint” avverso la sentenza n. 31654/2012 del giudice di pace di Roma alla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma “personalmente” (in Roma, alla *****) e non già presso l’Avvocatura dello Stato (si tenga conto che il riferimento in via esclusiva al giudizio di primo grado si rinviene unicamente al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, e art. 7, comma 8; ed è da correlare a tal ultimo D.Lgs. l’insegnamento di questa Corte – Cass. (ord.) 12.6.2018, n. 15263 – secondo cui, in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, con la conseguenza che la notifica dell’appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato).

In ogni caso si ammetta pure che la “Modint” avrebbe dovuto notificare l’atto di appello avverso la sentenza n. 31654/2012 del giudice di pace di Roma alla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma presso l’Avvocatura dello Stato e non già alla Prefettura “personalmente”.

E tuttavia è fuor di dubbio che la notifica alla Prefettura “personalmente” sarebbe stata, al più, da reputare nulla non già inesistente (cfr. Cass. (ord.) 12.6.2018, n. 15263; Cass. (ord.) 3.5.2018, n. 10500).

Cosicchè, per un verso, ben avrebbe dovuto il giudice dell’appello disporre ex officio la rinnovazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 350 c.p.c., comma 2, e art. 291 c.p.c., comma 1, della notifica dell’atto di gravame (cfr. Cass. (ord.) 3.5.2018, n. 10500; Cass. sez. lav. (ord.) 7.2.2019, n. 3666).

Cosicchè, per altro verso, la sanatoria della nullità della notifica dell’atto di gravame, all’esito dell’ottemperanza al disponendo ordine di rinnovazione, avrebbe avuto modo di retroagire al momento del compimento della notifica (asseritamente) viziata (cfr. Cass. sez. lav. 27.5.2004, n. 10208), rendendo così tempestivo l’appello, se a quel momento non era ancora decorso il termine per la relativa proposizione (cfr. Cass. 21.4.1994, n. 3795).

Ebbene alla luce dei rilievi surriferiti si osserva quanto segue.

In primo luogo la sentenza n. 31654/2012 del giudice di pace di Roma è stata depositata il 5.4.2012.

In secondo luogo la suindicata sentenza non risulta sia stata notificata alla “Modint” s.r.l., sicchè era da appellare nel termine “lungo” destinato a scadere (considerata l’allora sospensione feriale) il 20.11.2012.

In terzo luogo la “Modint” s.r.l. ebbe a notificare “personalmente” a mezzo del servizio postale l’atto di appello alla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma (in Roma, alla *****) il 16.11.2012, allorchè il termine “lungo” non era ancora venuto a scadenza.

In quarto luogo l’ottemperanza al disponendo ordine di rinnovazione della notifica dell’atto di appello avrebbe operato retroattivamente alla data – ancora utile – del 16.11.2012.

In quinto luogo – conseguentemente – per nulla si giustificano e l’affermazione secondo cui il “termine semestrale (doveva) reputarsi consumato già alla data della fissazione della prima udienza di comparizione del 31/3/2013” e l’affermazione secondo cui era “da escludere già allora l’utilità della rinnovazione dell’atto di notificazione della citazione in appello”, di cui alla statuizione impugnata.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 21323/2016 del tribunale di Roma va cassata con rinvio allo stesso tribunale, in persona di diverso magistrato, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 21323/2016 del tribunale di Roma; rinvia allo stesso tribunale, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

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