LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4970-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BRUGHIERA SPORTING CLUB SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PAOLANTONIO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3698/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 20/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza 335/5/15, rigettava il ricorso proposto dalla Brughiera sporting club srl avverso l’avviso di accertamento ***** relativo a rendita ed estimi catastali con cui si era rideterminata la classificazione, conseguente a DOCFA, dell’immobile della società rettificando la categoria proposta da C/4 a D/6.
Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lombardia, sostenendo che l’immobile per le sue caratteristiche si sarebbe dovuto classificare nel gruppo delle categorie speciali.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 3698/2017, accoglieva l’impugnazione ritenendo che l’avviso di accertamento fosse privo di adeguata motivazione e basato su un sopraluogo lontano nel tempo e che, inoltre, l’Ufficio non avesse provato l’esistenza del fine di lucro..
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la società contribuente..
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente sostiene che l’accertamento era correttamente motivato dal momento che specificava i criteri utilizzati per la determinazione della rendita catastale.
Con il secondo motivo contesta la necessità del sopralluogo.
Con il terzo motivo deduce che l’onere di provare il fine non di lucro spettava al contribuente e non all’Amministrazione.
Il primo motivo ed il terzo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.
La costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3394/14Cass. 23237/14; Cass. 12777/18; Cass. 12389/18) ha, affermato che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria- motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio non può “limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa” (Cass. 23237/14).
Tale principio non contrasta, con la con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui in ipotesi d’attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura Docfa, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto. (Cass. 23237/14) Detto principio deve, infatti, trovare applicazione nel caso in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (Cass. 23237/14).
Nel caso di specie la classificazione proposta dall’Ufficio, è difforme da quella richiesta dalla società contribuente non per dati tecnici ma perchè è stata fornita una diversa valutazione di un elemento di fatto relativo alla circostanza che l’immobile non era destinato a fine di lucro.
In relazione specifica ai due motivi in esame si osserva, in primo luogo, che l’Ufficio in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non ha riportato il contenuto dell’avviso di accertamento al fine di consentire a questa Corte, cui non è consentito l’accesso agli atti della fase di merito, di prendere contezza della fondatezza o meno del motivo.
In secondo luogo, si rileva che nel contesto in esame è corretto l’assunto della Commissione regionale secondo cui era onere dell’Ufficio dare conto della esistenza del fine di lucro che giustificava il diverso classamento; circostanza non verificatasi.
Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo e del terzo. Il ricorso va quindi respinto.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019