LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18414-2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLA 52, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BARTOLETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO BRIGANTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 13/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BILOTTA Roberto con delega orale dell’Avvocato BRIGATTI Sebastiano, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati.
FATTO E DIRITTO
L’Avv. M.M. propone ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia, che resiste con controricorso, avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli del 13.1.2015 che, in riforma del decreto impugnato di liquidazione dell’importo di Euro 20.000 oltre accessori per patrocinio a spese dello Stato, quale difensore delle parti offese C.A. e Ca.Mo., in proprio e nella qualità di genitori della minore C.G., nonchè di Ca.Em. e Ma.Ba., nella qualità di genitori delle minori Ca.Ve. e Ma., ha liquidato Euro 21.612, 30 a a titolo di onorari oltre il 12% di rimborso spese forfettarie, IVA e cpa.
Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto il rigetto del ricorso ma, con ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile 14 giugno-4 agosto 2016, dato atto della memoria del ricorrente, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della seconda sezione civile non sussistendo i presupposti di evidenza decisoria che consentivano la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Il ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto con specifico riguardo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ed al D.M. n. 127 del 2004, artt. 2 e 4 circa la possibilità di aumento in ragione del particolare impegno, della complessità dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, riconosciuti nei provvedimenti impugnati; 2) violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 4 cap. H tariffa penale, tabella C voce 6.2 nella parte in cui l’ordinanza ritiene che l’istanza di liquidazione non possa contenere la richiesta di più onorari, anzicchè di un’unica tariffa con riferimento ai più testi escussi nella singola udienza; 3) violazione dell’art. 3 della detta tariffa per l’aumento del 40% per due sole ulteriori parti in luogo di quello dovuto del 120%.
Le censure tendono ad una rilettura degli atti non consentita in questa sede e sono inidonee a ribaltare la motivazione della sentenza.
Il collegio condivide e fa propria la relazione ex art. 380 bis c.p.c. che ha richiamato giurisprudenza di questa sezione (Cass. 2.2.2011 n. 2445) secondo la quale i criteri cui l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 devono ritenersi esaustivi per cui il giudice non può fare riferimento a criteri integrativi ed adeguatori non essendo operante il D.M. n. 127 del 2004, sia per l’espresso divieto di detto art. 82 sia perchè già la norma contempla la natura dell’impegno professionale.
Ad integrazione osserva:
In relazione al primo motivo sostanzialmente ci si lamenta del mancato aumento per la riconosciuta complessità dell’impegno professionale ma, così come proposta, la doglianza non coglie nel segno ed è contraddittoria.
Il riferimento al complesso dibattimento svoltosi a carico di cinque imputati e alla presenza di diciotto parti civili protrattosi per oltre trenta udienze, come riconosciuto dalla ordinanza, non è di per sè indicativo del particolare impegno del difensore che nemmeno indica la complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate. Infondato è il secondo motivo perchè l’escussione di più testi nella stessa udienza non dà luogo a più onorari e difetta di autosufficienza non fornendo elementi concreti Cass. n. 26643/2011).
Quanto al terzo motivo la maggiorazione del 20% per ogni parte è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 8.7.2010 n. 16153) per cui è insindacabile in cassazione.
In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4000 oltre spese prenotate a debito, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019